Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31932 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31932 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DANIELE FABIO N. IL 30/01/1948
avverso la sentenza n. 1155/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna, non essendovi prova
certa circa il superamento dei limiti di concentrazione dell’alcool tenuto conto del
contrasto tra i due esami; nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche, della
sospensione condizionale e della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità.
Con memoria del 14\2\2014 il difensore dell’imputato ha ribadito le censure alla
sentenza, invocando l’applicazione della fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 186,
depenalizzata.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3°, c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).

Va premesso che questa Corte ha statuito che “In tema di guida in stato di ebbrezza,
l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza
ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione ….” (Cass. IV, 45070\04, Gervasoni). Nel caso de quo alcuna prova della
inidoneità all’uso dell’apparecchio è stata fornita, peraltro l’esito positivo è stato
confermato da esami di laboratorio in ospedale.
Quanto alla loro discordanza, essa è irrilevante, in quanto entrambi gli esami hanno
fornito un esito ampiamente superiore al limite previsto dalla lett. c) dell’art. 186.
4. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, il giudice di merito, con
coerente ed incensurabile motivazione, ha negato i benefici, evidenziando la negativa
personalità dell’imputato, gravato da quattro precedenti specifici.
5 Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

1

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di DANIELE
Fabio per la contravvenzione di cui all’art. 186 , co. 2° lett. c) , C.d.S. per guida in
stato di ebbrezza di un’auto, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,95 (con etilometro)
ed 2,20 (esame ematico in ospedale : acc. in Ravenna il 31\5\2008).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.

i

Così deciso in Roma il 5 marzo 2014

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