Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31931 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 31931 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

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sul ricorso proposto da:
INTAGLIATA ALESSIO ANTONINO N. IL 12/04/1991
C■ ri*A.,ttc”
avverso la sentenza n. 31/2012 TRIMEZ.DIST. di AUGUSTA, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA

2. La sentenza deve essere annullata senza rinvio.
Invero, benché non dedotto con i motivi di ricorso, occorre tenere conto della modifica
del quadro normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale, n. 32 del
2014.
Per quanto qui rileva, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’ art. 4 bis
della legge 21 febbraio 2006 n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza
sono stati commessi i contestati reati; agli stessi, a seguito di tale dichiarazione di
incostituzionalità e come dalla Corte costituzionale espressamente ha affermato, trova
applicazione l’art. 73 del d.P.R 309 del 1990 e relative tabelle nella formulazione
precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali, con il
ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le droghe
leggere e le droghe pesanti anche agli effetti dell’ipotesi attenuata di cui al quinto
comma.
In particolare, nel caso di reati concernenti le droghe leggere, deve trovare
applicazione la legge Iervolino-Vassalli, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni,
inferiore a quella (da 6 a 20 anni) prevista dalla legge Fini-Giovanardi del 2006 e che
è stata applicata nel processo che ci occupa.
La radicale modifica del quadro normativo di riferimento così intervenuta, con
riferimento al trattamento sanzionatorio, impone l’applicazione dell’art. 2, co.4,
codice penale e 7, par. 1 e della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo, secondo
cui l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione
del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza,
fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Per quanto detto, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza, in quanto la
necessità di rideterminazione delle sanzioni travolge interamente il patto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale
di Siracusa.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consiglie estensore

1. L’imputato INTAGLIATA Alessio Antonino ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena (per art. 73 T.U. 309 del 1990, per la
detenzione illecita di un kg. di hashish: acc. in Augusta il 17\2\2011), deducendo
carenza di motivazione della medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause
di non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p.; nonché della mancata valutazione
dell’attenuate del fatto di lieve entità.

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