Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3193 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3193 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BURRASCA MICHELANGELO N. IL 12/05/1967
avverso l’ordinanza n. 160/2014 TRIBUNALE di PIACENZA, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2015 il Tribunale di Piacenza,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva solo parzialmente
l’istanza proposta da Michelangelo Burrasca, volta ad ottenere l’unificazione per
continuazione dei reati indicati nella domanda e rideterminava per quelli inclusi nel
primo gruppo indicato dal richiedente, ad eccezione di quelli contrassegnati alle

rigettandola quanto ai reati inclusi in un secondo gruppo.
2.Avverso l’indicata ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
vizio di motivazione: il Tribunale non ha considerato la continuità dello stato di
tossicodipendenza, presente sino al momento attuale e la sua incidenza sulla
commissione dei reati giudicati, mentre ha illogicamente rilevato che i periodi di
ricovero in ospedale dello stesso erano stati successivi alla consumazione dei reati
stessi, perché ciò risponde alla naturale logica delle cose.
3. Con memoria pervenuta in data 3 novembre 2015 il ricorrente ha articolato
dei motivi aggiunti, con i quali ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata non
ha proceduto a verificare l’unicità del disegno criminoso arrestando la propria
disamina al tempo trascorso tra le violazioni ed alla diversità di luoghi e tempi di
commissione dei reati.
4. Con ulteriore memoria pervenuta in data 18 novembre 2015 il ricorrente ha
insistito nel dedurre la fondatezza del ricorso per gli errori valutativi nei quali era
incorso il giudice dell’esecuzione, che non ha considerato la domanda alla luce del
criterio del medesimo disegno criminoso.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi tardivamente
proposti.
1.11 ricorrente, dopo avere manifestato con dichiarazione personale in data 19
marzo 2015 l’intento di impugnare l’ordinanza impugnata, ha poi depositato nella
cancelleria di questa Corte i relativi motivi soltanto in data 15 aprile 2015, quindi
oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 585 cod. proc. pen., comma 1 lett. a),
richiamato dall’art. 666 cod. proc. pen., comma 6. Per tale ragione anche i motivi
aggiunti devono subire la medesima sorte.
2.11 ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si sti

1

lettere a), b) e c), la pena complessiva in mesi undici e giorni ventotto di arresto,

equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

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