Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3193 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3193 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SPINELLA Marcello, nato in Germania il 4.12.1975;
2) NICOTERA Massimo, nato a Casalnuovo di Napoli il 23.6.1974;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 26.10.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Viola, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di Spinella Marcello e per il
rigetto del ricorso di Nicotera Massimo;
Uditi, per gli imputati, gli Avv. Filippo Trofino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.4.2011, il Tribunale di Napoli dichiarò Spinella
Marcello responsabile dei delitti di simulazione di reato e furto aggravato,
unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannò alla pena di
anni 3 mesi 2 di reclusione ed € 500,00 di multa; con la stessa sentenza
dichiarò Nicotera Massimo responsabile del delitto di tentata rapina

Data Udienza: 05/12/2013

aggravata in concorso e lo condannò alla pena di anni 3 di reclusione ed
€ 1000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte di
Appello di Napoli, con sentenza del 26.10.2012, dichiarò non doversi
procedere nei confronti dello Spinella in ordine al delitto di simulazione di
reato per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il residuo
reato di furto aggravato in quella di anni 2 mesi 9 di reclusione ed €

Nicotera.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
Per Spinella Marcello: la mancanza e insufficienza della motivazione,
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, per non avere la
Corte di Appello risposto compiutamente a tutte le doglianze formulate
con l’atto di appello e per avere motivato l’affermazione di responsabilità
dello Spinella con argomentazioni carenti ed apodittiche, che valorizzano
l’analisi dei tabulati telefonici e in particolare i contatti intercorsi tra
l’utenza dello Spinella e quella intestata a Lipardi Brigida, moglie del
pregiudicato Ardimentoso Arturo, nonostante che né l’una né l’altro siano
coinvolti nei fatti oggetto del giudizio.
Per Nicotera Massimo:
1)

la violazione della legge penale nonché la illogicità e la

contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla asserita presenza
dell’imputato a bordo di un’auto che seguiva il camion da rapinare e,
soprattutto, alla configurabilità del tentativo che – a dire del ricorrente sarebbe esclusa dall’insussistenza di atti idonei e univoci diretti a
commettere il delitto, dal momento che la condotta si sarebbe arrestata
agli atti preparatori precedenti l’inizio dell’esecuzione e che la
consumazione del reato era resa impossibile dalla mancata presenza sul
luogo di tutti coloro che dovevano partecipare alla rapina;
2) la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. per avere la Corte
di Appello negato all’imputato le attenuanti generiche, senza considerare
il lasso di tempo trascorso dall’ultimo precedente penale;
3) il difetto di motivazione in ordine alla mancata attenuazione della
pena per l’insussistenza dell’aggravante della minaccia commessa con
armi, erroneamente contestata.

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350,00 di multa; confermò la decisione di primo grado nei confronti del

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di Spinella Marcello va rigettato
perché infondato.
Il ricorrente muove censure generiche alla sentenza impugnata, che
non tengono conto della precise argomentazioni svolte dalla Corte di
Appello, e dal Tribunale prima, per motivare la ritenuta responsabilità
dell’imputato in ordine al furto aggravato del semi-rimorchio frigo di

di prova acquisiti (tabulati telefonici, conversazioni intercettate,
deposizioni testimoniali assunte) fornisce una ricostruzione dei fatti
attendibile e priva di illogicità, in quanto tale non censurabile in
cassazione. Anche la spiegazione che la Corte dà dei numerosi contatti
telefonici intrattenuti dallo Spinella la sera del delitto con Ardimentoso
Arturo (sull’utenza della moglie Lipardi Brigida) è tutt’altro che illogica e
incoerente, come genericamente eccepito dal ricorrente.
D’altra parte, va ricordato che compito della Corte di cassazione non
è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti
contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine
di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai
giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241;
Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la Corte di
legittimità limitarsi a controllare che se costoro hanno dato conto delle
ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso
manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia
mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come
dianzi detto, nel caso di specie è dato ricontrare.
2. Anche il ricorso proposto nell’interesse di Nicotera Massimo è
infondato e va rigettato.
Inammissibili sono, innanzitutto, le censure mosse – col primo motivo
di ricorso – avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di
merito. La Corte di Appello ha giustificato la sua ricostruzione della
dinamica della rapina e la partecipazione ad essa dell’imputato con
dovizia di particolari, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti,
valutati nella loro globalità secondo logica. Decisivi sono, nella

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Somma Pasquale. L’analisi, da parte dei giudici di merito, degli elementi

ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di Appello, gli avvistamenti
effettuati dalla polizia giudiziaria e le risultanze delle intercettazioni
eseguite. Tale valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva,
all’apprezzamento dei giudici di merito e non è sindacabile in cassazione;
a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della
motivazione, che – nel caso di specie – deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa

ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu ocu/i”,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le
ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv
214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
I giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni
della loro decisione; non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di
riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando
sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente
illogiche; e che, anzi, l’estensore della sentenza si è puntualmente
attenuto ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti,
le idee e le nozioni necessari a giustificare la decisione del Corte di
merito, che resiste perciò alle censure del ricorrente sul punto.
Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono
compiutamente in esame tutte le argomentazioni svolte dai giudici di
merito nel provvedimento impugnato e trascurano diverse risultanze
probatorie ivi esaminate, risultando così generiche e, anche sotto tale

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Corte «L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione

profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una
ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella della Corte territoriale.
Anche la censura che pone in discussione la configurabilità del
tentativo è infondata.
Va ricordato che, secondo i principi di diritto costantemente dettati da
questa Corte, «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti
esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come

definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia
iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di
conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo
il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo»
(Cass., Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012 Rv. 254106; Sez. 2, n. 36536
del 21/09/2011 Rv. 251145); perciò, «Anche un atto preparatorio può
integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in
modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la
capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle
circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato
sia univocamente diretto» (Cass., Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010 Rv.
248829).
Ora, secondo la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito,
il Nicotera era a bordo di una delle automobili che seguivano il camion da
rapinare, quando una di tali autovetture (la Y10) ha tentato di tagliare la
strada al camion, senza però riuscire a fermarlo a causa della improvvisa
e imprevedibile manovra del suo conducente, che – proprio in quel
momento – è entrato col mezzo nel luogo di scarico.
Ebbene, non par dubbio alla Corte che i giudici di appello hanno
correttamente qualificato il fatto così ricostruito come tentativo di rapina,
giacché, secondo i principi sopra richiamati, gli atti posti in essere dagli
imputati erano non solo idonei, ma anche diretti in modo non equivoco,
sulla base di una valutazione ex ante e alla luce delle circostanze del
caso, a commettere la rapina, la quale con tutta probabilità sarebbe stata
consumata, se non si fosse verificato l’evento imprevedibile, indipendente
dalla volontà dei rei, della manovra improvvisa del conducente del mezzo
da rapinare.

preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo

3. Il secondo motivo di ricorso del Nicotera, relativo alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, sia per la sua
genericità, sia perché la Corte di Appello ha confermato la decisione del
Tribunale sul punto con motivazione (che si richiama alla gravità del fatto
e ai plurimi precedenti penali dell’imputato) congrua e logica,
incensurabile in cassazione.
4. Infine, risulta inammissibile per manifesta infodatezza anche il

attenuazione della pena per l’insussistenza dell’aggravante della minaccia
commessa con armi, erroneamente contestata.
Invero, l’errore denunciato dal ricorrente non sussiste, avendo i
giudici di appello spiegato che l’aggravante per la minaccia armata non è
stata considerata ai fini del calcolo della pena, essendo stata invece
considerata solo l’aggravante (contestata) del numero delle persone
superiore a cinque, in relazione alla quale soltanto è stata calcolata la
pena.
5. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, le parti private che lo ha proposto devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Penale, il 5 dicembre 2013.

terzo motivo di ricorso del Nicotra, col quale si lamenta la mancata

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