Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31928 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31928 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI DOMENICO AUGUSTO N. IL 21/06/1977
avverso la sentenza n. 1875/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di DI
DOMENICO Augusto per la contravvenzione di guida di un’auto Opel Tigra in stato di
ebbrezza alcolica [art. 186 lett. c), C.d.S.], con tasso alcolemico accertato di g\I 3,3
(acc. in Salerno il 8\3\2008).

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate sono manifestamente infondate ai
sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
Va premesso che l’accertamento del tasso alcolemico è stato effettuato in ospedale
nell’ambito di attività diagnostica medica.
Ciò premesso, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “I risultati del
prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso,
durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente
stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la
mancanza del consenso” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09/12/2008Ud. (dep. 28/01/2009
) Rv. 242834; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38537 del 21/09/2007Ud. (dep. 18/10/2007 ) Rv.
237780; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26783 del 08/06/2006Ud. (dep. 28/07/2006 ) Rv. 234626;
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 24586 del 28/04/2005Ud. (dep. 04/07/2005 ) Rv. 232122; Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 22599 del 13/05/2005Ud. (dep. 16/06/2005 ) Rv. 231976).
La prova così acquisita deve ritenersi avere natura documentale (cfr. Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 2270 del 16/01/1998 Ud. (dep. 23/02/1998 ) Rv. 210262) e non è frutto di

un’attività di P.G., pertanto non si applicano le disposizioni relative alla necessità
dell’avviso di farsi assistere da un difensore e la possibilità di quest’ultimo di assistere
all’atto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24382 del 28/04/2006 Ud. (dep. 14/07/2006), Rv.
234490). La censura formulata è pertanto manifestamente infondata.
4. Quanto alle doglienze relative al dubbio che fosse il Di Domenico effettivamente
alla guida dell’auto, le censure mosse sono generiche e non consentite nel giudizio di
legittimità, atteso che è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di
merito. Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di
diritto: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono
le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi
gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98 ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV.
193046).

Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando come la responsabilità dell’imputato emergesse chiara dalle indagini
svolte ed, in particolare, dal fatto che egli era stato trovato da solo e l’auto era la sua.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di
primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la erronea applicazione della
legge, tenuto conto che l’accertamento del tasso alcolemico era stato svolto senza
garanzie difensive e senza valutare l’attendibilità dell’alcoltest. Inoltre non era certo
che fosse stato l’imputato alla guida del veicolo.

impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consigliere estensore

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.

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