Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31922 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31922 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAI PIAP N. IL 06/07/1990
avverso la sentenza n. 762/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
In particolare, quanto all’ordine di espulsione, questa Corte ha più volte ribadito che
“In tema di misure di sicurezza, il giudice nell’emettere una sentenza di condanna a
carico dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 deve,
prima di applicare la misura dell’espulsione dal territorio dello Stato, accertare la
sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata
motivazione” (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46759 del 25/10/2007 Cc. (dep.
17/12/2007), Rv. 238359).

Nel caso di specie la corte di merito ha evidenziato la circostanza che il Gai era privo
di permesso di soggiorno e di documenti e viveva solo con il provento dell’attività
dispaccio, desumendo da ciò la sua concreta pericolosità.
La coerenza e logicità della motivazione rendono sul punto incensurabile in sede di
legittimità la sentenza.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
Il Consi ere estensore

1. L’imputato GAI Piap ricorre per cassazione contro la sentenza di conferma della
condanna per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per traffico di cocaina (acc.
Torino il 20\7\2011), deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine
all’ordine di espulsione. La pena irrogata è stata di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed C
4.000= di multa.

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