Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31921 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31921 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAROFALO DANIELE MARIO N. IL 27/09/1986
PALUMBO GIUSEPPE VALENTINO N. IL 10/12/1983
avverso la sentenza n. 179/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo la violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna, per non essere stata
riconosciuta la detenzione per esclusivo uso personale della sostanza ed in relazione
al mancato riconoscimento della attenuante di cui al V comma dell’art. 73 cit.
3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1 Invero le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in
quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da
censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocu/i, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a
sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa
in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado
di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo
impugnato.
D’altronde, la Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la accusa
della detenzione per fini di spaccio e cioè la quantità della sostanza; il trasporto in
strada; la suddivisione in dosi; le dichiarazioni del Garofalo, che attribuisce ad
entrambi la titolarità dell’intero lentitativo e riferisce che non aveva ancora deciso se
destinare la droga2215^~4.-t– ,,,. so personale o anche alla cessione gratuita ad amici.
Tali circostanze sono state ritenute dal giudice di merito, con motivazione coerente e
non manifestamente illogica, incompatibili con la finalità di uso esclusivamente
personale della sostanza detenuta, tenuto conto della esuberanza del quantitativo.
3.2 Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, con riguardo al
diniego dell’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 TU 309 del 1990.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
1

1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermata la condanna di GAROFALO
Daniele Mario e PALUMBO Giuseppe Valentino per il delitto di 73 T.U. 309 del
1990 per la detenzione per fini di cessione di 87 pasticche di ecstasy (acc. in Giardini
Naxos il 1\4\2007); veniva anche confermata la pena irrogata di anni 2 e mesi 8 di
reclusione ed € 12.000,00= di multa, concesse le attenuanti generiche e la diminuente
del rito abbreviato.

21-9-2000, n. 17).

3.3. Con memoria del 17\2\2014 la difesa del Garofalo, dopo avere ribadito la
fondatezza dei motivi di ricorso, ha invocato l’applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014.
Per quanto qui rileva, va osservato che è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
dell’ art. 4 bis della legge 21 febbraio 2006 n. 49, entrata in vigore il 28.2.2006. A
seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità trova applicazione l’art. 73 del d.P.R
309/90 e relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche apportate con le
disposizioni ritenute incostituzionali, con il ripristino del differente trattamento
sanzionatorio dei reati concernenti le droghe leggere e le droghe pesanti.
Nel caso di specie, l’applicazione della vecchia normativa non gioverebbe agli imputati,
tenuto conto che è stato ripristinato, per le droghe “pesanti” il minimo edittale della
reclusione di otto anni, invece che sei.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, ciascuno della somma di euro 1000,00 (mille/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili iè ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma 5 marzo 2014
Il Consigli re estensore

ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga detenuta fosse di quantità non esigua (87 pasticche di ecstasy) ed idonea,
quindi, al confezionamento di numerose dosi, così negando il riconoscimento della
attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto 01 lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.

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