Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3192 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3192 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INFUSO SALVATORE N. IL 15/09/1970
avverso l’ordinanza n. 88/2014 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del
29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con provvedimento reso in data 29 gennaio 2015 il Tribunale di Caltagirone,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza
proposta dal condannato Salvatore Infuso, volta ad ottenere la declaratoria di
prescrizione del reato oggetto della sentenza dello stesso Tribunale del 8/2/2002,
irrevocabile il 1’8/5/2012, ritenendo la questione preclusa dalla formazione del

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento in quanto , considerato il
tempo trascorso e l’obbligo ex art. 2 cod. pen. di applicazione della legge più
favorevole al reo, il reato già giudicato è estinto per prescrizione.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.11 ricorso è privo di qualsiasi fondamento, in quanto il passaggio in giudicato
della sentenza di condanna rende incontrovertibile l’accertamento in essa contenuta
ed impedisce di sollevare in sede esecutiva questioni relative all’estinzione dei reati
oggetto delle pronuncia giudiziale. Questa Corte ha già affermato con orientamento
del tutto condivisibile che “non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione la
dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza
definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in
giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del
giudicato” (Cass. sez. 3, n. 20567 del 28/04/2010, Ventroni, rv. 247188; sez. 2,
ord. n. 5496 del 17/11/1999, Agresta. Rv. 216350).
1.1 A tale principio di diritto si è correttamente attenuto il Tribunale senza che
le argomentazioni sviluppate in ricorso convincano della fondatezza dell’opposta
soluzione propugnata. Invero, come già sostenuto dal giudice dell’esecuzione, la
norma di cui all’art. 676 cod. proc. pen., rimanda alla fase esecutiva la possibilità di
rilevare l’estinzione del reato soltanto se maturata dopo la condanna irrevocabile, in
quanto se la causa estintiva si sia realizzata in precedenza deve essere fatta valere
con le impugnazioni ordinarie.
Pertanto, nessun errore è dato rinvenire nel provvedimento impugnato e
l’ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo operabile nel giudizio di
legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
1

giudicato.

equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

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