Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31919 del 14/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 31919 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CEZAR COSTANTIN HARASIM N. IL 13/05/1964
avverso la sentenza n. 17/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
24/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Ggneralekiltrona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensoev.

Data Udienza: 14/07/2015

Ritenuto in fatto

CESAR Costantin Harasim ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui il
Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto nei confronti della
sentenza del Giudice di pace, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di cui
all’articolo 590 c.p, per aver cagionato lesioni personali gravissime nei confronti di DIA
Abdoulaye, a causa di una condotta di guida caratterizzata da violazioni delle norme sulla

Il Tribunale evidenziava che il Giudice di pace aveva depositato la sentenza oltre il
termine di legge di 15 giorni statuito dall’art. 32, comma 4, del d.Lvo 28 agosto 2000, n.
274 ( il giudice di pace all’udienza del 23 luglio 2012, in cui deliberava la citata
pronuncia, stabiliva in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza, che veniva
depositata il giorno 19 settembre 2012 e l’appello presentato in data 5 novembre 2012).

Poiché il giudice si era illegittimamente assegnato un termine non previsto dalla legge, la
motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno doveva ritenersi depositata fuori
termine con la conseguenza che il termine per impugnare è quello di giorni 30 decorrenti
dal giorno in cui è avvenuta la notificazione, nella specie dell’estratto contumaciale, ai
sensi degli articoli 548, comma 2 e 585, comma 1, lettera b) e comma 2, c.p.p.

Poiché l’appello era stato depositato in data 5 novembre 2012 doveva considerarsi
tardivo.

La doglianza si incentra principalmente su tale questione, sostenendosi in ricorso che
l’avviso di deposito della sentenza non era mai stato notificato all’ imputato contumace
con la conseguenza che i termini per proporre impugnazione non erano neanche iniziati a
decorrere.
Considerato in diritto

In via preliminare va rilevata l’intervenuta prescrizione del reato, risalente al 10.5.2014,
e l’art. 129 c.p.p. impone di dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di
non punibilità, in quanto dagli atti non appare evidente la necessità di prevenire ad una
decisione più favorevole.

Sulla questione processuale posta dal ricorrente con riferimento alla declaratoria di
inammissibilità dell’appello per essere decorso il termine per l’impugnazione, è da

2

circolazione stradale. [fatto del 10.11.2006].

registrare, infatti,

un contrasto di giurisprudenza, che rende il ricorso non

manifestamente infondato.

Vale osservare che, secondo la interpretazione prevalente, in tema di impugnazioni, la
previsione di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 – per la
quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la
detti a verbale – implica che quest’ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e
maggiore, non consentito dal predetto articolo 32, che riveste carattere derogatorio

l’articolo 2 del citato decreto legislativo, che prevede l’estensione delle norme del codice
di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente
stabilito.

Da ciò deriva, in particolare, che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno
deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello
di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione, nella specie
dell’estratto contumaciale, ai sensi degli articoli 548, comma 2, 585, comma 1, lettera b),
e comma 2, c.p.p.

Ma da ciò deriva anche che, allorquando in ipotesi il giudice di pace abbia irritualmente
fissato un diverso e più lungo termine per il deposito, depositando peraltro la decisione
nel termine di legge, tale indicazione deve ritenersi tamquam non esset, dovendosi avere
riguardo ai termini ordinari di impugnazione.

La riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è
illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare il
regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua
decorrenza (per riferimenti, Sezioni unite, 27 gennaio 2011, PM in proc. Loy).

A tale orientamento si contrappone un altro, pure affermatosi nella giurisprudenza di
legittimità (cfr. Sezione V, 10 luglio 2014, Petrella), in ragione dei principi di
semplificazione e di rapidità che caratterizzano il processo davanti al giudice di pace,
quali tra l’altro desumibili dalla legge delega 24 novembre 1999 n. 468.

In realtà, in questa sede prendere esplicita posizione sul rilevato contrasto, giacchè qui,
assorbentemente, risulta che l’estratto contumaciale non è stato neppure notificato, con
la conseguenza che i termini per proporre impugnazione non erano neanche iniziati a
decorrere.

3

rispetto all’articolo 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto all’imputato è estinto
per prescrizione.
Così deciso in data 14 luglio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA