Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31919 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31919 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SELA GAZMIR N. IL 20/01/1986
avverso la sentenza n. 4747/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di SELA
Gazmir per il delitto di cui all’art. 73, co. 5 0 , T.U. 309 del 1990 per la detenzione
illecita di gr. 21,5 di cocaina (acc. in Milano il 13\4\2012). La pena in appello veniva
ridotta an anni 3 di reclusione ed C 12.000= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure mosse sono generiche e non consentite nel giudizio di legittimità,
atteso che è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E’
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98

ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV.
193046).

Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando come la responsabilità dell’imputato emergesse chiara dall’istruttoria
svolta ed, in particolare, dal fatto che era stato trovato in auto con l’amico Rudi con la
droga suddivisa in dosi. Inoltre essendo residente in Italia da più tempo rispetto
all’amico, da poco giunto nello Stato, non poteva che essere stato lui a mantenere i
contatti con gli ambienti del traffico di droga.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di
primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014

E, P C) 5 TATA I

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il difetto di motivazione in
ordine alla sua affermata responsabilità concorsuale.

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