Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31918 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31918 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEGANU LAURENTIU FLORENTIN N. IL 16/07/1989
CONTINO LUCA N. IL 08/11/1981
avverso la sentenza n. 12401/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in person4 del Dott. ,P E.ALla‘,Q,) à e, W oL
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv./7-

Data Udienza: 14/07/2015

Ritenuto in fatto

BEGANU Laurentiu Florentin e CONTINO Luca ricorrono avverso la sentenza di cui in
epigrafe che, riformando in melius

quella di primo grado resa in esito a giudizio

abbreviato [è stata esclusa l’aggravante di cui all’articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del
1990 e rideterminata la pena in senso coerentemente più favorevole], li ha peraltro
ritenuti colpevoli del reato contestato loro in concorso, di detenzione illecita di sostanza

rinvenuta a bordo del veicolo ove erano i due correi, l’altra parte rinvenuta in una baracca
indicata come nella disponibilità del primo].

La Corte di appello, per quanto interessa, ravvisava il concorso consapevole dei due
correi, valorizzando la provenienza unitaria della droga, la circostanza che nel veicolo
non era stata rinvenuta alcuna somma di denaro acceditante la tesi che il CONTINO
avesse acquistato o stesse per acquistare la droga dal BEGANU, l’ulteriore circostanza che
parte della droga rinvenuta nella baracca nella disponibilità del BEGANU era custodita in
una busta di plastica di esercizio commerciale calabrese [luogo di provenienza del
CONTINO], la provenienza unitaria della droga [similitudine dei panetti], il rilievo che la
droga rinvenuto sul veicolo, per dimensioni quantitative, non poteva ricondursi ad alcun
preteso uso personale del CONTINO, anche in ragione della deperibilità della sostanza.

Quanto alla pena, pur rideterminata in melius, il giudicante riteneva di dover partire dalla
stessa pena base da cui era partito il primo giudice, in considerazione della “grossa
quantità” della droga, della destinazione allo spaccio, delle modalità di custodia.

Con il ricorso, il BEGANU si duole del trattamento sanzionatorio, sostenendo che non si
sarebbe tenuto conto del suo stato di incensuratezza.

Il CONTINO si duole del giudizio di responsabilità, proponendo argomenti in fatto tesi a
svalutare la tesi sviluppata dai giudici di merito sul concorso nella detenzione illecita.

Si duole ancora del fatto che la Corte di merito non avrebbe motivato in ordine al motivo
sull’applicabilità dell’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990.

Lamenta anch’egli il trattamento sanzionatorio, assumendo carenza di motivazione.

2

stupefacente del tipo hashish e mariujana [in totale circa kg. 15, di cui circa kg. 1,260

4

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati.

Quanto al motivo sulla responsabilità proposto dal solo CONTINO, vale osservare che, a
fronte di doppia statuizione di condanna, si tratta di doglianza sull’apprezzamento del
compendio probatorio che non può trovare ingresso in questa sede, a fronte di decisioni

illogicamente considerati e valorizzati [di rilievo soprattutto l’assenza di denaro sul veicolo
e il confezionamento di parte della droga materialmente detenuta dal BEGANU, oltre alla
circostanza ulteriore della “medesimezza” qualitativa della droga, confezionata in modo
analogo].

Vale il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il
difetto di motivazione, l’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non consente alla Corte
di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle
prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati probatori (tra le tante, Sezione VI, 6 maggio 2009,
Esposito ed altro).

Ma, a fronte di alcuna indicazione positiva circa elementi introdotti per la prima volta in
appello, vale anche l’ulteriore principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,
quando ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè ad una doppia pronuncia (in
primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione),
l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606,
comma 1, lettera e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo
grado (Sezione IV, 10 febbraio 2009, Ziello ed altri).

Il quantitativo obiettivamente esorbitante della droga detenuta, anche quella detenuta sul
veicolo, esclude obiettivamente l’ipotesi attenuata di cui all’articolo 73, comma 5, del dpr
n. 309 del 1990, che, anche ora che è stata trasformata in una fattispecie autonoma di
reato, resta applicabile solo in ipotesi di minima offensività del fatto: ciò che deve
escludersi, assorbentemente, proprio per l’ostatività della quantità della droga [che aveva
portato in primo grado finanche a contestare e ravvisare l’aggravante di cui all’articolo
80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990].

3

che hanno affrontato il tema del concorso di persone, con argomenti fattuali non

Mentre è non rilevante che sul punto difetti una esplicita presa di posizione della Corte di
merito, in ossequio al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non
costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un
motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere
dichiarato inammissibile (Sezione VI, 7 aprile 2009, D’Apice).

Le doglianze comuni sulla pena sono parimenti inaccoglibili, a fronte di una motivazione
esaustiva e rispettosa dei parametri di cui all’articolo 133 c.p., rispetto ai quali il

arbitrariamente dalla quantità della droga.

Del resto, come è noto, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del
merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei
criteri indicati nell’articolo 133 c.p., assolve adeguatamente all’ obbligo della motivazione:
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica
esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sezione II, 3 febbraio 2010,
Carlostella).

Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 14 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

giudicante ha valorizzato come decisivo quello della gravità del fatto, desunta non

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