Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31917 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31917 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALVONE GENNARO N. IL 24/01/1970
SPINELLI ROBERTO N. IL 28/05/1968
MALVONE FERDINANDO N. IL 06/03/1966
BUCCINI ROCCO N. IL 01/03/1984
avverso l’ordinanza n. 49/2015 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
09/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 tribunale di Lanciano con provvedimento del 23 ottobre 2015 condannava gli
indagati Malvone Gennaro, Malvone Ferdinando, Buccini Rocco e Spinelli Roberto;”
relazione a plurimi episodi , di usura ed estorsione e disponeva la revoca delle
misure custodiali applicatePredetti.
Il pubblico ministero impugnava il provvedimento di revoca e proponeva appello;

revoca disponendo nei confronti di tutti gli imputati la misura cautelare della
custodia in carcere ad eccezione dello Spinelli, cui veniva applicata la misura
degli arresti domiciliari originariamente imposta.
L’ordinanza di ripristino delle misure custodiali veniva annullata con rinvio della
Corte di cassazione che rilevava la mancata valutazione della adeguatezza di
misure meno afflittive.
Il tribunale in sede di rinvio confermava l’esistenza delle esigenze cautelari già
positivamente apprezzate con l’ordinanza di ripristino ed applicava a tutti gli
imputati la misura cautelare degli arresti domiciliari. Tale misura veniva
“confermata” anche per lo Spinelli.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore del Malvone Ferdinando
che deduceva:
2.1.vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari;
si deduceva che l’indagato non aveva posto in essere minacce; inoltre
mancavano precedenti specifici; tale quadro cautelare rendeva sproporzionata
la misura imposta;

3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore di Malvone Gennaro e
Spìnelli Roberto (avv. Valentini) che deduceva carenza di motivazione in quanto
«l’ordinanza succintamente motivata non esponeva in modo chiaro compiuto e
privo di vizi logici gli elementi fattuali considerati» e non considerava «né le
modalità delle condotte né le precedenti condanne» offrendo una motivazione
carente in relazione al fatto che l’ordinanza genetica risultava revocata e le
cautele risultavano di fatto rinnovate in seguito ad appello del pubblico
ministero. Si deduceva, inoltre, il difetto di adeguatezza delle misure imposte.

4. Proponeva ricorso per cassazione per lo Spinel!’ Roberto anche l’avvocato
Gerardo Brasile che deduceva:

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il tribunale del riesame accoglieva il gravame ed annullava il provvedimento di

3.1. Violazione di legge. Si deduceva la mancata valutazione della personalità
dell’imputato e fini del giudizio di proporzione della misura imposta.
3.2. Vizio di motivazione. Ci si doleva del mancato ridimensionamento della
cautela nei confronti dell’indagato ricorrente in relazione alla concreta gravità del
quadro cautelare. Si rimarcava che lo Spinelli in seguito all’annullamento della
cassazione non aveva goduto, a differenza degli altri imputati, di alcuna
attenuazione della misura originariamente imposta che, anzi,
qualche misura aggravata dato che non venivano

risultava in

ripristinati i permessi

4. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Buccini che deduceva:
4.1.violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduceva che la misura degli
arresti domiciliari era illegittima in relazione alla pena concretamente inflitta,
ovvero quattro anni di reclusione, cui conseguirebbe la scadenza dei termini di
fase;
4.2. si deduceva l’assenza del pericolo di reiterazione a causa della risalenza
dei fatti nel tempo; tale circostanza rendeva comunque inadeguata la misura
degli arresti domiciliari;
4.3. vizio di motivazione in punto di valutazione del pericolo di reiterazione. Si
deduceva che la modifica all’articolo 274 cod. proc. pen. introdotta dalla
legge 47 del 2015 richiedeva una specifica motivazione in ordine alla attualità
del pericolo di reiterazione; nella valutazione di tale esigenza, era inoltre
insufficiente il richiamo della gravità del fatto per cui si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Malvone Ferdinando è manifestamente infondato.
In punto di motivazione in ordine alla adeguatezza della misura cautelare il
collegio condivide il consolidato orientamento secondo il quale l’art. 275 cod.
proc. pen. attribuisce al giudice poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle
misure cautelare da applicare all’indiziato. Egli, infatti, deve tener conto – al
riguardo – della specifica idoneità della misura, che intende applicare, a
soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari. Il legislatore non ha, però,
inteso attribuire al giudice una discrezionalità assoluta e la formulazione del
giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta e le
esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretta da
adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Cass. sez. 1, n. 3492
del 22/10/1990, Rv. 185922).

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precedentemente concessi.

Il collegio territoriale con motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle
emergenze processuali riteneva adeguata la misura degli arresti domiciliari,
tenendo in considerazione le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nel
provvedimento di annullamento con rinvio.
Il provvedimento non merita, dunque, alcuna censura.

2. Il ricorso presentato dall’avv. Valentini nel’interesse di Malvone Gennaro e
Spinelli Roberto è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la carenza

con rinvio disposto dalla corte di Cassazione. La Corte di legittimità aveva
confermato la prima ordinanza nella parte in cui riconosceva l’esistenza della
esigenza cautelare del pericolo di reiterazione ed aveva annullato il
provvedimento limitatamente al difetto di motivazione in ordine alla scelta della
misura. In ossequio a tali indicazioni, in sede di rinvio, il tribunale aquilano si
limitava a rivalutare la adeguatezza della misura imposta.
Il ricorso del Malvone Gennaro è manifestamente infondato anche nella parte in
cui deduceva la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
Fondata è invece la doglianza proposta nell’interesse dello Spinelli che deduceva
il difetto di motivazione in punto di adeguatezza della misura. Il motivo sarà
trattato unitamente al ricorso proposto nell’interesse dello stesso imputato
dall’avv. Brasile (§ 3, infra).

3. I ricorsi proposti nell’interesse dello Spinelli (avv. Valentini ed avv. Brasile)
sono fondati nella parte in cui denunciano un vizio di motivazione nella
valutazione della adeguatezza della misura imposta.
Decidendo dopo l’annullamento con rinvio, il collegio di merito ha offerto un
valutazione “cumulativa”, ovvero riferita a tutti gli imputati, in ordine alla
adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, senza tenere in doverosa
considerazione la peculiarità della posizione dello Spinelli.
Questi aveva goduto fin dalla applicazione della ordinanza genetica di un regime
cautelare meno afflittivo di quello imposto agli altri imputati. Il tribunale si
limitava a valutare la efficacia della misura degli arresti domiciliari

a

fronteggiare il pericolo di reiterazione valorizzando l’idoneità della stessa a
limitare i movimenti e le comunicazioni con i terzi: si tratta, tuttavia, di una
motivazione complessivamente riferita agli imputati destinatari della
attenuazione della cautela, in relazione ai quali viene valorizzata la sufficienza
della misura meno afflittiva a fronteggiare l’esigenza cautelare rilevata.
La motivazione non risulta invece conformata sulla specifica posizione dello
Spinelli. Questa è resa peculiare dalla scelta di applicare fin dall’inizio il regime
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dì motivazione. Il tribunale di L’aquila decideva infatti in sede di annullamento

attenuato della cautela domiciliare (ulteriormente alleggerito dalla concessione
di permessi) con evidente valorizzazione di un quadro cautelare meno
allarmante di quello riconosciuto in relazione agli altri imputati. La mancata
considerazione delle specificità della posizione cautelare dello Spinelli
evidenzia un carenza motivazionale che impone l’annullamento con rinvio per
nuovo esame limitatamente alla specifica valutazione della adeguatezza della
misura imposta allo Spinelli Roberto.

Vengono proposte in sede di legittimità censure riguardanti il riconoscimento
del pericolo di reiterazione che risultano eccentriche rispetto alla struttura del
provvedimento impugnato che si limita alla valutazione della “adeguatezza”
della misura imposta in ossequio alle indicazioni offerte dalla sentenza di
annullamento della Cassazione, che censurava solo su tale specifico punto il
precedente provvedimento, che era stato confermato quanto al riconoscimento
delle esigenze cautelari e, segnatamente, quanto all’esistenza del pericolo di
reiterazione.
Con specifico riguardo alla dedotta violazione di legge riconducibile alla asserita
scadenza dei termini di fase si rileva che si tratta di doglianza avanzata per la
prima volta in questa sede e non proposta ai giudici di merito. Anche sotto
tale diverso profilo la censura si presenta inammissibile.
La censura che si rivolge alla mancata considerazione del tempo trascorso dalla
consumazione dei fatti risulta pertinente anche in ordine al profilo della
adeguatezza della misura. Tuttavia sul punto la doglianza è manifestamente
infondata in quanto, come si è già ricordato nel trattare la posizione del Malvone
Ferdinando, l’art. 275 cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri discrezionali
assai estesi nella scelta delle misure cautelare da applicare all’indiziato e la
formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare
prescelta e le esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, se
sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Cass. sez. 1,
n. 3492 dei 22/10/1990, Rv. 185922).
Nel caso di specie la motivazione offerta è coerente con le emergenze
processuali ed aderente alle indicate linee interpretative. La valutazione di
adeguatezza (ai limiti della sufficienza) della cautela domiciliare e la
valorizzazione della idoneità del regime degli arresti domiciliari a fronteggiare il
pericolo di reiterazione, nella misura in cui limita la libertà di movimento e la
possibilità di interazione con terzi, è immune da vizi logici e si sottrae pertanto
al sindacato di legittimità.

4. Il ricorso proposte nell’interesse del Buccini è manifestamente infondato.

5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna di Malvone Gennaro, Malvone Ferdinando e
Buccini Rocco al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina
equitativamente in € 1000,00 ciascuno.

6. A questa pronuncia consegue l’esecutività del provvedimento impugnato
relativamente alle posizioni di Malvone Gennaro, Malvone Ferdinando e Buccini

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Spinelli Roberto e rinvia per
nuovo esame con integrale trasmissione degli atti al tribunale di L’ Aquila
(sezione per il riesame delle misure coercitive)
Dichiara inammissibili i ricorsi di Malvone Gennaro, Malvone Ferdinando e Buccini
Rocco, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. proc. pen
Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2015

L’estensore

Il Presidente

Rocco. Deve dunque provvedersi ai sensi dell’art. 28 reg. esec. proc. pen.

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