Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31917 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31917 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KRAUS MARIO N. IL 13/07/1957
avverso la sentenza n. 3239/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/03/2014

Fatto e Diritto
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di KRAUS Mario per il
reato di cui all’art. 186, lett. b) C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto Volvo,
con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,12 (acc. in Milano il 25\6\2010).
Con la sentenza veniva confermata anche la pena di giorni 14 di arresto ed C 1.200=
di ammenda, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi
otto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, lamentando il difetto di
motivazione sulla commisurazione della pena e della durata della sospensione della
patente.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa
rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278).

4. In ordine alla commisurazione della sanzione accessoria, il giudice di merito ha
determinato la sua entità facendo implicito riferimento alla gravità della violazione,
peraltro fissando la misura della sospensione più vicinq al minimo che al massimo
edittale.
La coerenza della decisione del giudice rende insindacabile in questa sede di
legittimità la determinazione dell’entità della sospensione della patente.
ed
all’inammissibilità
infondatezza
dei
motivi
di
ricorso
Alla
manifesta
dell’impugnazione, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà,
e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000)

al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014
nte

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