Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31916 del 10/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31916 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONANZINGA GIAMPIERO N. IL 27/09/1966
avverso la sentenza n. 7067/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 10/05/2013

– che la Corte di appello di Torino con sentenza del 19/6/2012 ha confermato la decisione con la
quale, in data 1/6/2011, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di
BONANZINGA Giampiero per il reato di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
effettuato nella qualità di amministratore unico della propria impresa (acc. in Borgaro Torinese, il
13/10/2007 ed in Torino il 25/2/2008);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’assenza
dell’elemento soggettivo del reato;
— che, nella specie, risulta accertato che il predetto aveva dato incarico ai propri collaboratori
affinché effettuassero lo smaltimento;
— che il ricorso si sostanzia nella mera ripetizione di quanto riportato nell’atto di appello, senza
alcuna specifica censura alle argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame;
— che, inoltre, le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non
sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del .fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA nella camera di consiglio del 10.5.2013
Il Presidente

Ritenuto:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA