Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31916 del 10/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31916 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONANZINGA GIAMPIERO N. IL 27/09/1966
avverso la sentenza n. 7067/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 10/05/2013
– che la Corte di appello di Torino con sentenza del 19/6/2012 ha confermato la decisione con la
quale, in data 1/6/2011, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di
BONANZINGA Giampiero per il reato di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
effettuato nella qualità di amministratore unico della propria impresa (acc. in Borgaro Torinese, il
13/10/2007 ed in Torino il 25/2/2008);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’assenza
dell’elemento soggettivo del reato;
— che, nella specie, risulta accertato che il predetto aveva dato incarico ai propri collaboratori
affinché effettuassero lo smaltimento;
— che il ricorso si sostanzia nella mera ripetizione di quanto riportato nell’atto di appello, senza
alcuna specifica censura alle argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame;
— che, inoltre, le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non
sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del .fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA nella camera di consiglio del 10.5.2013
Il Presidente
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