Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31915 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31915 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. MALGARITTA FAUSTA nata il 03/02/1963;
2.

MONTALTO MARIA PIA nata il 15/02/1952;

avverso la sentenza del 27/10/2014 del giudice dell’udienza preliminare
del tribunale di Cosenza;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
FATTO e DIRITTO
1.MONTALTO Maria Pia e MALGARITTA Fausta, in proprio, hanno
proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza pronunciata
in data 27/10/2014 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Cosenza aveva loro applicato la pena concordata con il P.M.
deducendo la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla
mancata motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità.

1

Data Udienza: 09/07/2015

2. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
Infatti, quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa
Corte, ha reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità
del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo

motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU
20/1999) – occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi
strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi
sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta
della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Sulla base del suddetto principio deve ritenersi che il giudice
dell’udienza preliminare ha operato il doveroso controllo
sull’insussistenza delle condizioni ex art 129 cpp., rilevando che dagli
atti, analiticamente indicati, non risultavano elementi evidenti che
potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento, ai fatti era stata
data la corretta qualificazione giuridica e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00
ciascuna
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA

2

restando che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i

le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della
somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 09/07/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Fiandanese)
(Dott. G. R

IL CONSIGLIERI EST.

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