Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31914 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31914 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
PAGANI EDOARDO N. IL 24/02/1948
avverso la sentenza n. 898/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 10/05/2013

– che la Corte di appello di Milano con sentenza del 25/10/2012 ha confermato la sentenza in data
11/5/2011 con la quale il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di
PAGANI Edoardo per il reato di cui all’articolo 527 cod. pen. (acc. in Milano, il 27/12/2005);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
— che, nella specie, risulta accertato che il predetto era stato sorpreso all’interno di un’autovettura in
sosta mentre consumava un rapporto orale con un transessuale con modalità tali da essere visibile
anche dai caseggiati antistanti al parcheggio ove si trovava la vettura, oltre che da occasionali
passanti, come riferito dal personale di PG operante;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
– il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale
del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
– nella fattispecie in esame, il giudice di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla
assenza di positivi elementi di valutazione
che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di curo
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in OMA nella camera di consiglio del 10/5/2013

Ritenuto:

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