Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31914 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31914 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUNTA IGNAZIO N. IL 22/10/1961
BIANCONI PATRIZIA N. IL 04/02/1971
avverso la sentenza n. 4354/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il difetto di motivazione
in relazione alla loro affermata penale responsabilità, considerato che il giudice di
merito aveva fatto mal governo del materiale probatorio raccolto, non rilevando che
avevano abbandonato l’alloggio fin dal 2005 e, pertanto, i consumi erano stati
computati in modo errato; inoltre la retrodatazione del fatto al 2005 determinava la
estinzione del delitto per prescrizione.
3. Il ricorso é inammissibile.
Invero le censure mosse sono generiche e non consentite nel giudizio di legittimità,
atteso che è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E’
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98 ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV.
193046).
Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del

proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando come la responsabilità degli imputati emergesse chiara dalle indagini
svolte ed, in particolare, dal fatto che durante la permanenza dei coniugi
nell’abitazione, avvenuto il distacco dell’energia nel 1993, essa era stata
abusivamente riattivata. Quanto alla presenza degli imputati nell’alloggio fino al
settembre 2006, essa si evinceva dalla deposizione della teste Vincenza Provenzano,
la cui attendibilità era stata riscontrata dalla certificazione anagrafica del comune di
Altavilla Milicia, da cui risultava che i due imputati avevano ivi trasferito la residenza
nell’agosto del 2006.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di
primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, ciascuno, della somma di euro 1000,00 (mille/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.

1

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di GIUNTA
Ignazio e BIANCONI Patrizia per il reato di cui agli artt. 624-625 n. 2 c.p. per furto
di energia elettrica (acc. in Palermo fino al settembre 2006). Veniva anche confermata la
pena di mesi 7 di reclusione ed € 350= di multa, con le attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante ed alla recidiva.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
re

Il Consigl’ere este

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA