Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31912 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31912 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

.

PALMIERI ALFREDO N. IL 05/09/1978
avverso la sentenza n. 10441/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
In particolare, quanto all’entità della pena, va ricordato che l’istituto del
patteggiamento trova il proprio fondamento primario nella convergente richiesta di
pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e pena
conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della
facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in
modo illegittimo (Cass. VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
3. Quanto alla censura relativa alla carenza di motivazione in relazione al giudizio di
comparazione delle circostanze, va ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte
si è ripetutamente affermato che, nel procedimento speciale disciplinato dagli articoli
444 ss. c.p.p., l’applicazione della pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o
dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del
fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena,
sulla eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente
richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e
pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato.
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.

1. L’imputato PALMIERI Alfredo ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena per i delitti di cui agli artt. 624-625 c.p., 337 c.p. e
582-585 c.p. (acc. in Napoli il 21\6\2013), per carenza di motivazione della medesima
in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare della comparazione delle
circostanze ex art. 69 cod. pen.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1500,00.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

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