Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31911 del 07/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31911 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA RESPUBBLICA presso il Tribunale di Palermo,
avverso l’ordinanza pronunciata in data 10/03/2015 dal tribunale del
riesame di Palermo nei confronti di BONURA SALVATORE nato

il

22/10/1988;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to Giacomo Greco che ha concluso per il rigetto;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 10/03/2015, il Tribunale del Riesame di
Palermo annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata
dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei
confronti di BONURA Salvatore indagato per i reati di ricettazione (di un
ciclomotore Honda nella disponibilità di Bellante Samuele) e della

Data Udienza: 07/07/2015

successiva estorsione nei confronti del Bellante, consistita nella pretesa
di una somma di denaro come prezzo per la restituzione.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto
ricorso per cassazione deducendo l’omessa valutazione degli elementi di

Il ricorrente, dopo avere riportato uno stralcio delle intercettazioni
progr 5823 e 5862, rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal
tribunale, l’indagato non aveva agito esclusivamente per soddisfare
l’interesse della persona offesa ma anche nell’interesse degli autori della
richiesta estorsiva. Inoltre il Bonura – che aveva confessato di avere
svolto un ruolo di intermediario – non era un mero esecutore delle
direttive altrui, ma un soggetto addentro alle dinamiche criminali,
intenzionato a far conseguire se non per sé, ma ad altri, il profitto
illecito.

3. Il ricorso è infondato.
Il tribunale, innanzitutto, ha chiarito che non sussistono indizi di
alcun genere in ordine al contestato delitto di ricettazione del
ciclomotore, in quanto il Bomura

«era intervenuto solamente, su

richiesta della persona offesa, tra questa ed i soggetti autori del furto o,
comunque, che ne avevano successivamente ricettato il bene e che ne
avevano la materiale disponibilità»:

sul punto, il ricorrente non ha

dedotto alcuna censura.
Il tribunale, però, ha ritenuto che non sussistano neppure gravi
indizi in ordine al contestato delitto di estorsione in quanto «allo stato,
può affermarsi che Bonura abbia svolto una attività di intermediazione
nella vicenda estorsiva, ma non emerge che abbia in qualche modo
conseguito un profitto per sé, risultando invece che detta attività era
stata svolta su sollecitazione della persona offesa e, comunque, che il
suo interessamento alla vicenda era tutt’altro che professionale, come
desumibile dalla conversazione 5823 in cui Cannariato Mirko lo
rimproverava perché gli aveva chiesto il numero di targa del mezzo in
suo possesso, che invece secondo quest’ultimo era il richiedente a dover

2

prova a carico dell’indagato.

comunicare (Cannariato: “eeehh…lo devo scrivere io? Tu devi dirmelo
quale è! “See! All’incontrarlo. Ma sei scemo? … chiamalo e gli dici
‘dammelo che vedo se è questo! Capito?”), oppure dalla conversazione
n. 5862, in cui Bonura diceva a Cannariato di non essere disponibile
immediatamente per procedere allo scambio perché stava lavorando

A fronte della suddetta motivazione, fondata su precisi dati fattuali
(il tribunale ha mostrato di avere esaminato anche il contenuto delle
intercettazioni invocate dal Pubblico Ministero: cfr pag. 1 ordinanza
impugnata), il ricorrente non spiega sulla base di quali dati fattuali, il
Bonura avrebbe agito nell’interesse degli estorsori e non piuttosto della
richiesta della vittima del furto: dal contenuto delle intercettazioni
indicate dal ricorrente si evince solo che il Bonura (pacificamente)
conosceva i ricettatori avendo egli stesso dichiarato di essersi prestato a
fare da intermediario: ma ciò ovviamente non significa che egli fosse
d’accordo con gli estorsori, come pretende il ricorrente con un
inammissibile salto logico.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso.
Roma 07/07/2015

(N00000! Ma Stasera. Ora é tardi! Stasera! lo devo lavorare ora”)».

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA