Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31911 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31911 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPINOZA MENA JOSE’ MARIA N. IL 16/04/1989
CISNEROS LOPEZ SHIRLEY JANINA N. IL 11/01/1989
avverso la sentenza n. 9846/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
Questa Corte, con consolidato orientamento, ha ribadito che per la consumazione del
reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo
dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione
(ex plurimis, Cass. IV, 22558\05, Volpi). Nel caso di specie gli imputati si sono
impossessati del portafoglio dopo averlo asportato dalla tasca posteriore del pantalone
della vittima consumando in tal modo il delitto contestato.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
ciascuno, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese delle spese processuali e, ciascuno, della somma di C 1.500= in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

1. Gli imputati ESPINOZA Mena Josè Maria e CISNEROS Lopez Shirley ricorrono
per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata per il reato di cui agli artt. 624-625 n. 4 e 8 bis c.p. per il furto di un
portafoglio, deducendo carenza di motivazione in relazione alla mancata
derubricazione del fatto in tentativo.

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