Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31910 del 10/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31910 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PESCE DEVIS N. IL 01/04/1973
avverso la sentenza n. 4590/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 10/05/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata è stata applicata su richiesta delle parti nei confronti di
Devis Pesce. imputato dei reati di cui agli artt. 81, co. 1 cod.pen, e 5 e 10. d.L.vo 74/2000, la pena
di anni uno e mesi undici di reclusione;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti. ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a deduiTe su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del prevenuto in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p.. risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 10/5/2013.
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali