Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31910 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31910 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Palermo
avverso l’ordinanza pronunciata in data 13/03/2015 dal Tribunale del
riesame di Palermo nei confronti di CANNARIATO CRISTIAN nato il
22/04/1989;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 13/03/2015, il Tribunale del Riesame di
Palermo annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata
dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei
confronti di CANNARIATO Cristian indagato per i reati di ricettazione ed
estorsione.

Data Udienza: 07/07/2015

2. Avverso la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto
ricorso per cassazione deducendo l’omessa valutazione degli elementi di
prova a carico dell’indagato.
Il ricorrente, dopo avere riportato uno stralcio dell’intercettazione
progr 3023, rileva che «Questa conversazione, letta congiuntamente alle

cautelare, che si richiamano, descrive compiutamente e limpidamente la
conoscenza dell’indagato Cannariato Crístian dell’oggetto specifico dei
reati che stava consumando unitamente ai complici e, di conseguenza, il
pieno concorso dello stesso indagato nella commissione degli stessi
reati. In effetti, nel provvedimento che si impugna si omette di
segnalare che l’indagato parla non solo di un motociclo di cui sarebbe
personalmente interessato ma anche di “quella (cosa) che ti ho detto io
prima” ovvero -quello che ti ha chiamato poco fa Vice “. Queste parti di
conversazione sono state del tutto pretermesse nelle motivazioni
dell’ordinanza che si impugna, determinando così l’erronea conclusione
dell’assenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo allo stesso indagato.
Quest’ultimo è pienamente a conoscenza dei traffici illeciti in corso e che
i complici erano in quel momento nella materiale disponibilità di
motocicli rubati, ne avevano parlato già in precedenza tra di loro (come
espresso nella conversazione) e nella conversazione intercettata
l’indagato richiama solo l’attenzione dei complici su un mezzo specifico.
Questo interessamento, quindi, non esclude in alcun modo che
l’indagato abbia compartecipato anche solo moralmente
all’organizzazione delle illecite condotte dei complici; anzi, il dialogo
lascia emergere che l’indagato sia inserito nelle dinamiche criminali, si
operi per rafforzare il proposito e l’azione criminosa dei complici tanto
da approfittare della stessa situazione per soddisfare anche un bisogno
personale. Il Tribunale del Riesame applica erroneamente la norma di
legge di cui all’art. 110 c.p. laddove non considera che la complicità nel
reato può configurarsi anche solo nelle forme del concorso morale, ed in
quest’ultima ipotesi anche nella modalità del rafforzamento del
proposito criminoso altrui».

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altre riportate nell’ordinanza cautelare cui si riferisce il provvedimento

3. Il ricorso è infondato.
Il tribunale ha accolto l’istanza di riesame alla stregua di
un’amplissima motivazione nella quale, dopo avere analizzato gli
elementi di accusa (compresa la intercettazione invocata dal ricorrente),
ha illustrato le ragioni per le quali la tesi difensiva era risulta più

Il tribunale, infatti, ha scritto: «[…]

Orbene, alla luce di tali

elementi, la versione resa da Cannariato Cristian (secondo la quale lui
stesso si era semplicemente interessato per acquistare — per sé — una
motocicletta di provenienza furtiva, fermo restando che poi non se ne
era fatto più niente, poiché il mezzo era stato restituito alla persona
offesa) appare plausibile, mentre nulla lascia ritenere più probabile (e
men che meno altamente probabile) la versione dell’accusa (secondo la
quale la suddetta conversazione sarebbe indicativa di un coinvolgimento
di Cannariato Cristian nell’estorsione perpetrata ai danni del proprietario
del veicolo, che avrebbe pagato una somma di denaro per ritornare in
possesso del mezzo). In definitiva, il quadro indiziario a carico di
Cannariato Cristian non può ritenersi grave in relazione ad un suo
coinvolgimento nell’estorsione ai danni del D’Alessandro, tanto più che,
come già evidenziato, non risulta alcun rapporto dello stesso Cannariato
Cristian con la persona offesa o con Sette grana Felice e Giuliano
Giovanni (gli “intermediari”) né è agevole individuare un qualche molo
concreto e penalmente rilevante dello stesso odierno impugnante nella
vicenda estorsiva (tra l’altro va evidenziato che la telefonata prog. 3023
si concludeva in termini vaghi, con una promessa di un successivo
contatto in quel pomeriggio, mentre non risulta, poi, che Cannariato
Cristian e Cannariato Mirko si siano di nuovo sentiti e che Cannariato
Cristian abbia ottenuto la disponibilità del bene o abbia comunque
tenuto una qualche condotta utile in relazione della prospettata
estorsione).
Per quanto riguarda, poi, la contestata condotta di ricettazione, va
evidenziato che risulta soltanto un semplice interessamento di
Cannariato Cristian a visionare un determinato veicolo di provenienza
furtiva, per verificare se fosse il caso di acquistarlo. Tutto era rimasto

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plausibile di quella accusatoria.

però semplicemente sul piano degli “abboccamenti” preliminari, perché
poi — sembrerebbe — il veicolo non è mai stato mostrato all’odierno
impugnante né mai risulta esser stato concordato (tra Cannariato
Cristian e Cannariato Mirko) un prezzo d’acquisto e ciò anche in quanto
— alla fine — Cannariato Mirko e Cannaríato Vincenzo (gli autori del

In definitiva, quindi, non può configurarsi un reato di ricettazione a
carico di Cannariato Cristiani poiché egli non ha mai acquistato il veicolo
né acquisito la disponibilità o comunque la detenzione del mezzo in
oggetto (o almeno nulla depone in tal senso).
Tra l’altro, va anche evidenziato che “l’abboccamento” tra
Cannariato Mirko e Cannariato Cristian intercettato nel corso della
conversazione prog. 3023 si é concluso con un generico “rinvio” al
pomeriggio (“Di pomeriggio piglia e mi fate sapere”), in una situazione
in cui non era stato concordato alcun prezzo, in cui ancora Cannariato
Cristían doveva visionare il veicolo di provenienza furtiva ed in cui
Cannariato Mirko non era sicuro se vendere il mezzo a Cannariato
Cristian o restituirlo al proprietario; né d’altra parte Cannariato Cristían
aveva offerto rassicurazioni circa il fatto che avrebbe acquistato il
ciclomotore né, ancora, aveva mostrato la disponibilità a procedere ad
un immediato pagamento del bene; tant’è che poi l’acquisto da parte
dell’odierno impugnante non si è concretizzato. Pertanto, la sola
conversazione sopra citata, dai termini — invero — oltremodo generica,
non sembra possa comporre un quadro indiziario grave […I».
A fronte di tale ampia e puntuale motivazione, il ricorrente si è
limitato a citare quella conversazione ampiamente presa in esame dal
tribunale, limitandosi a darne un’alternativa valutazione, ma non
peritandosi neppure di precisare quali sarebbero quegli elementi sfuggiti
o non considerati dal Tribunale e che, ove valutati, avrebbero potuto
indurre il tribunale ad una diversa conclusione.
Non è chiaro, infine, quali sarebbero gli elementi in base ai quali
l’indagato dovrebbe rispondere di concorso morale, il quale presuppone,
pur sempre un accordo a monte del reato, accordo che il tribunale ha
escluso o quantomeno ha ritenuto non provato.

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furto) hanno deciso di restituire il mezzo al legittimo proprietario.

P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso.
Roma 07/07/2015
IL PRE DE TE
nio sposito)

(Dott. A

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