Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3191 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3191 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da: _
IANNOTTA CLAUDIO N. IL 14/03/1977
avverso la sentenza n. 8953/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civil
Udit i difensor M/.

Data Udienza: 28/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data
09.01.2013 di parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del
09.06.2008;
La Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato al capo
A) : ex art.474 CP relativo alla detenzione di n. 26 capi di abbigliamento aventi il
marchio contraffatto; mentre aveva ritenuto la penale responsabilità in ordine al
residuo reato ascritto al capo B) : ex art. 648 CP relativo alla ricettazione della merce di
cui sopra, proveniente dal delitto di contraffazione del marchio; fatti del 02.12.2003;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo alla penale responsabilità,
essendosi limitata la Corte di appello ad irrogare la pena per il reato al capo B) senza
indicare gli elementi di fatto posti a sostegno dell’accusa;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DJRITTO,

(

Il ricorso è CtotalmenW infondato .
3.1)-11 ricorrente propone – in maniera del tutto generica — la censura di omessa
motivazione , senza indicare gli elementi a sostegno della censura e trascurando del
tutto la motivazione impugnata.
3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità dello Iannotta in ordine ai reati ascritti, richiamando le argomentazioni
del Tribunale e sottolineando :
a)-che il reato presupposto, ex art. 474 CP, ancorchè prescritto, era dimostrato dalle
risultanze del verbale di sequestro , dalle dichiarazioni dell’appuntato di PG ,
Giancarlo Fruscella, e dagli accertamenti compiuti da esperti delle case produttrici,
che avevano confermato trattarsi di marchi contraffatti.
b)-che il reato di ricettazione, ex art. 648 CP, emergeva dalla condotta dell’imputato che
deteneva tale merce proveniente da delitto ;
-al riguardo, la Corte di appello sottolinea come l’elemento soggettivo era dimostrato ,
sia dal prezzo di vendita , non corrispondente a quello imposto dal marchio -ove
genuino- , e sia dalla mancanza di documentazione atta a giustificare il possesso di
tale merce;
-si tratta di una motivazione esente da illogicità ed aderente al principio per il quale , in
tema di ricettazione, la prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e cioè la
consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, può essere desunta da qualsiasi
elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il

1

IANNOTTA CLAUDIO

comportamento dell’imputato, allorché questi ometta di fornire alcuna giustificazione del
possesso di un assegno di provenienza furtiva e della sua provenienza.
Cassazione penale, sez. II, 03/04/2007, n. 23025

Invero, i motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p.
in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche
riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.
ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione, per altro nella specie non
ancora decorso. (Cassazione penale, sez. Il, 21 aprile 2006, n. 19578)
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, il 28. 11. 2013

A fronte della congrua motivazione della Corte territoriale, i motivi proposti risultano
inammissibili per assoluta genericità nonché per mancanza dell’indicazione di specifici
motivi di censura.

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