Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3191 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3191 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISTELLO CARMELO N. IL 29/09/1972
avverso l’ordinanza n. 2253/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 20/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 16 settembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di
Brescia accordava al detenuto Carmelo Cristello la liberazione anticipata nei limiti
di quarantacinque giorni in riferimento al semestre di espiazione di pena detentiva,
intercorso dal 3/8/2013 al 2/2/2014, mentre respingeva l’istanza di concessione di
ulteriori trenta giorni dello stesso beneficio, in quanto la pena in espiazione era

Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 20 gennaio 2015 rigettava il
reclamo del detenuto.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, il quale ha lamentato la non corretta applicazione della
legge. Secondo il ricorrente, il rigetto della propria istanza e del reclamo successivo
era avvenuto in spregio alla presentazione della richiesta nella vigenza del D.L. nr.
146/2013 che consentiva l’applicazione del beneficio a tutti i detenuti, alcuni dei
quali lo avevano ottenuto concretamente per la maggiore celerità nell’evasione
delle loro domande da parte dei giudici competenti. Pertanto, negarlo a quanti per
mero caso non abbiano visto deciso il procedimento con eguale celerità significa
introdurre disparità di trattamento e violare il disposto degli artt. 77 e 27 Cost.
anche in riferimento all’art. 4-bis ord. pen.. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto
sollevare questione di illegittimità costituzionale della legge nr 10/2014, art. 4,
comma 1, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1. In primo luogo va rilevato che il ricorrente non contesta di trovarsi in
espiazione di pena detentiva per reati compresi nel catalogo di cui all’art. 4-bis I.
nr. 354/75, ma pone una questione di diritto che è stata già risolta da questa Corte
con orientamento contrario.
1.1 Inoltre, il ricorso non contrasta l’argomentazione giuridica principale, su
cui si è fondato il provvedimento di rigetto del reclamo, ossia che, sebbene il D.L.
23 dicembre 2013 nr. 146, art. 4, avesse esteso a settantacinque giorni per ogni
singolo semestre di pena espiata la liberazione anticipata prevista dalla L. 26 luglio
1975, n. 354, art. 54, prevedendo testualmente: “Ai condannati per taluno dei
delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, la liberazione anticipata
può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi
precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione,
di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo
1

stata irrogata per reati compresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord. pen.. Il

evolversi della personalità”, tale disposizione di favore è stata eliminata nel testo
definitivo della legge di conversione, nr. 10 del 2014, il quale esclude testualmente
dall’ambito di applicazione dell’istituto nella sua maggiore estensione possibile

i

“condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis”.
1.2 Tale previsione, come già riconosciuto con costante orientamento di
questa Corte, che si ribadisce ed alle cui diffuse argomentazioni si rinvia (nr. 34073
del 27/6/2014, Panno, rv. 260849; n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, rv. 261880,

in contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 CEDU,
“in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome
amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, può
essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da situazioni
cui si collega una connotazione di immanente e peculiare pericolosità, e, di per sé,
non è causa generatrice di trattamenti inumani o degradanti” (sez. 1, n. 1650 del
22/12/2014 citata); e ciò anche in ragione del fatto che tutti i detenuti, qualunque
sia il titolo esecutivo che li riguardi, possono accedere alla liberazione anticipata
ordinaria, se ne ricorrano i requisiti.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo
operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al
versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si reputa equo
determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

nonché sez. 1, n. 1653 del 2015 e n. 1657 del 2015 non massimate), non si pone

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