Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31909 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31909 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLETTO MICHELE N. IL 24/05/1960
avverso la sentenza n. 1335/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del giudice di primo grado che
aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p.;
-Rilevato che l’imputato, con ricorso per cassazione, deduceva violazione di legge con
riferimento agli artt. 56, 62 bis e 133 C.P., oltre a correlato vizio motivazionale, rilevando che
il giudice dell’appello avrebbe trascurato di analizzare criticamente le censure articolate nei

osservando, altresì, che non era stato tenuto conto, ai fini della determinazione del
trattamento sanzionatorio e della concessione delle attenuanti generiche, della scarsa intensità
del dolo rilevabile nel fatto reato, circoscritto nella sua oggettiva dimensione lesiva in ragione
dello scarso danno economico patrimoniale arrecato;
-Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure, concernenti valutazioni in fatto atte a
prospettare una rilettura del compendio probatorio, alternative a quelle fatte valere dai giudici
di merito con motivazione adeguatamente argomentata in punto ricostruzione del fatto e
rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a tal ultimo proposito anche mediante
riferimento a un grave precedente penale gravante sull’imputato;
– che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999Spina-; 31-5-2000- Jakani-; 24-9-2003 – Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione
quello della rilettura dei dati di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è
riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonché l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
-Considerato, quanto al rilievo attinente al tentativo di furto, che lo stesso è stato prospettato
per la prima volta nel giudizio di cassazione, posto che l’appello si limita a contestare gli
estremi del reato di furto, assumendo che il materiale ferroso era stato rinvenuto arrugginito e
In condizioni tali da essere ritenuto abbandonato, in mancanza di prospettazione dell’ipotesi
del delitto tentato;
-Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-2-2014.

/y

motivi d’impugnazione con riferimento alla qualificazione come tentativo del fatto contestato, e

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