Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31908 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31908 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. VALERIO CHRISTIAN nato il 22/01/1974;
2. SELVAGGI FABIANO nato il 20/03/1962;
avverso il decreto di archiviazione pronunciato il 30/10/2014 dal giudice
per le indagini preliminari del tribunale di Chieti nei confronti di:
1. NESPECA ANTONINO nato il 10/01/1958;
2. GUERRIERI MASSIMILIANO nato il 16/06/1969;
3. ALLEGRETTI PATRIZIA nata il 13/08/1968;
4. VILLA MARCO nato il 09/01/1974;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Aldo
Policastro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dei ricorrenti depositata in data 02/07/2015;
letta la memoria degli indagati Villa, Guerrieri ed Allegretti depositata il
18/06/2015;
FATTO e DIRITTO

Data Udienza: 07/07/2015

1. Con decreto del 30/10/2014 il giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Chieti disponeva de plano, su conforme richiesta del
Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento penale a carico di
Nespeca Antonio, Guerrieri Massimiliano, Allegretti Patrizia e Villa Marco,
indagati per il reato di usura.

base degli atti, era sicuramente da escludere l’elemento soggettivo del
dolo in quanto la questione riguardava la controversa problematica dei
tassi soglia e delle modalità di calcolo che le Banche effettuano.

2. Avverso il suddetto decreto, VALERIO Christian e SELVAGGI
Fabiano, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per
cassazione sostenendo l’erroneità, nel merito, della decisione del giudice
e che comunque, il giudice aveva errato «nel ritenere la genericità della

richiesta di integrazione istruttoria, atteso che sono stati indicati i
nominativi dei sommari informatori da sentire e le circostanze specifiche
con relazione a quanto denunciato, dovendosi anche rilevare che la
rilevanza si è manifestata finanche nelle testimonianze rese dai sigg.
Crístofanelli e Nespeca».

I suddetti ricorrenti con la memoria del

02/07/2015 hanno ribadito la propria tesi confutando gli argomenti
addotti dagli indagati Villa, Guerrieri ed Allegretti con la memoria
difensiva del 18/06/2015

3. Il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro, ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

4.1. In diritto, va premesso che questa Corte [ex plurimis: SS.UU.
15 marzo 1996, n. 2 Testa – Cass. Sez. 2, n. 38534/2008 Rv. 241467 Sez. 2 n. 10504/2006 Rv. 233811 – Sez. 6, Ordinanza n. 40593/2008
Rv. 241360], in ordine al decreto di archiviazione, ha enunciato i
seguenti principi:

Il giudice per le indagini preliminari rilevava, infatti, che, sulla

sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del
comb. disp. dell’art. 409 c.p.p., commi 1, 2, 6, e art. 410 c.p.p.,
l’esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all’accesso
della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga in

cassazione il decreto di archiviazione, in quanto l’arbitraria
ovvero l’illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il
diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti,
se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato
avviso per l’udienza camerale;
il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola
fondamentale del procedimento di archiviazione, sicché, a fronte
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare
l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra
l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M.;
il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta,
peraltro, inoperante in due soli casi e cioè: a) quando non sia
stata presentata tempestiva opposizione (art. 409 c.p.p., comma
1); b) quando la parte offesa non abbia ottemperato l’onere,
imposto a pena d’inammissibilità (art. 410 c.p.p., comma 1), di
indicare i temi dell'”investigazione suppletiva” e “i relativi
elementi di prova”;
da ciò consegue che il giudice deve limitare il giudizio di
ammissibilità sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di
specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la
capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il
decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito
delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione
è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano”
con il rito camerale.

violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per

4.2. Applicando alla concreta fattispecie in esame, i suddetti
principi, ne consegue allora che il ricorso deve ritenersi fondato.
I ricorrenti, infatti, con l’atto di opposizione (pag. 9), avevano
chiesto di sentire, quali persone informate sui fatti denunciati dal
Valerio, i sign. Bernardini Ottavio, Antonio Cristofanelli e Debora

Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la suddetta
richiesta ritenendo che la richiesta fosse

«del tutto generica e

palesemente non rilevante rispetto ai dati obiettivi già ampiamente
acquisiti […1».
Sennonché, alla stregua della citata giurisprudenza, deve ritenersi
che il g.i.p., non poteva, pur a fronte dell’indicazione dell’investigazione
suppletiva e dei relativi elementi di prova, emettere il decreto di
archiviazione de plano, adducendo – in ordine alla richiesta attività
istruttoria – una motivazione apparente con la quale esprimeva un
aprioristico giudizio di irrilevanza: al contrario, avrebbe dovuto attivare
il contraddittorio sul punto, solo all’esito del quale, avrebbe potuto
pronunciare, il provvedimento ritenuto più opportuno fra quelli previsti
dalla legge.

P.Q.M.
ANNULLA
Senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
tribunale di Chieti per l’ulteriore corso
Roma 07/07/2015

Domizia.

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