Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31906 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31906 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PARISI FILIPPO nato il 23/05/1990, avverso la sentenza del 03/11/2014
della Corte di Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cedrangolo che
ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Antonella Leopizzi che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
FATTO
1. Con sentenza del 03/11/2014, la Corte di Appello di Messina
confermava la sentenza pronunciata in data 08/11/2013 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto nella parte in cui aveva ritenuto PARISI Filippo
colpevole del delitto di rapina aggravata, commesso in concorso con
Genovese Santo separatamente giudicato.

Data Udienza: 09/07/2015

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

606

LETT. E) COD. PROC. PEN.:

la difesa, con i

primi tre motivi del ricorso, ha sostenuto che la prova a carico del
ricorrente sarebbe inidonea per il giudizio di colpevolezza in quanto tutti

ritenuto l’imputato colpevole in violazione sia dell’art. 192 cod. proc.
pen. (che impone che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti) sia
dell’art. 533 cod. proc. pen. che stabilisce che l’imputato può essere
condannato solo se via sia a suo carico un compendio probatorio che lo
faccia ritenere colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio;
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.

per avere la Corte

confermato, senza motivazione alcuna, la decisione del primo giudice di
negare le attenuanti generiche.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

606

LETT. E) COD. PROC. PEN.:

la doglianza è

manifestamente infondata.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile.
Sul punto, va, infatti, rilevato che, in sede di legittimità, non è
possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacche è
preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito: ex plurímis Cass. 4675/2006 Rv. 235656.

2

gli indizi non avevano una univoca valenza. La Corte, quindi, aveva

E’, invece ammissibile il travisamento della prova, ma, nell’ipotesi
di una cd. doppia conforme (come nel caso di specie) il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo
nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima

provvedimento di secondo grado, nel senso che il giudice del gravame
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Infatti,
in considerazione del limite del

devolutum

(che impedisce che si

recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino la
rivisitazione dell’iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice:
Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636;
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n.
4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438) il sindacato
di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale
travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una prova
inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova
incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.
Poiché, nel caso di specie, il ricorrente sostiene la propria
estraneità ai fatti sulla base di una diversa ed alternativa lettura del
compendio probatorio a suo carico, la censura dev’essere dichiarata
inammissibile per manifesta infondatezza.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.:

la censura è fondata.

Infatti, pur a fronte di uno specifico motivo di appello (terzo motivo
dell’atto di appello) del quale la stessa Corte territoriale dà atto nella
sentenza impugnata, tuttavia, non una sola parola la Corte ha ritenuto
di spendere sul suddetto motivo, incorrendo, quindi, nel vizio di omessa
motivazione.
P.Q.M.
ANNULLA

3

volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del

La sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulle
attenuanti generiche e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria per
il giudizio sul punto.
Roma 09/07/2015
IL PRESIDENTE

14,,,,

(Dott. Frano Fiandanese)
IL CONSIGLIER E T.
(Dott. G. Ra

,,,st

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