Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31905 del 09/07/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31905 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
A.A.

27/10/2014 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cedrangolo che
ha concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to B.B. che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 27/10/2014, la Corte di Appello di Firenze
confermava la sentenza con la quale, in data 20/07/2012, il tribunale
della medesima città aveva ritenuto A.A. colpevole
del reato di truffa per avere, mediante artifizi e raggiri consistiti nel
prospettare a X.Y.  l’autenticità di due orologi d’epoca
marca Rolex modello “Daytona” si faceva consegnare la somma di C
60.000,00 a titolo di corrispettivo per entrambi gli oggetti

Data Udienza: 09/07/2015

procurandosene l’ingiusto profitto ai danni del predetto X.Y.  cui
venivano consegnati due orologi non originali.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
606 LE-rr. E)

COD. PROC. PEN.:

la difesa sostiene che la Corte

avrebbe omesso di considerare adeguatamente le effettive risultanze
dibattimentali che conclamavano la buona fede dell’imputato. Dalla
documentazione prodotta (fatture di acquisto; registri di pubblica
sicurezza), infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, non
solo non era possibile desumere alcunché a carico dell’imputato, ma si
desumeva che il ricorrente aveva, a sua volta, acquistato
legittimamente da altri rivenditori gli orologi in questione che egli si era,
quindi, limitato a rivendere. In altri termini, la Corte avrebbe travisato la
prova, dal che sarebbe derivata una motivazione illogica e
contraddittoria.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile.
Sul punto, va, infatti, rilevato che, in sede di legittimità, non è
possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchè è
preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito: ex plurimis Cass. 4675/2006 Rv. 235656.

DELL’ART.

VIOLAZIONE

E’, invece ammissibile il travisamento della prova, ma, nell’ipotesi
di una cd. doppia conforme (come nel caso di specie) il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo
nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima

provvedimento di secondo grado, nel senso che il giudice del gravame
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. Infatti,
in considerazione del limite del

devolutum

(che impedisce che si

recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino la
rivisitazione dell’iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice:
Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636;
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n.
4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438) il sindacato
di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale
travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una prova
inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova
incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.
Poiché, nel caso di specie, il ricorrente sostiene la propria buona
fede (e, quindi, la non colpevolezza) sulla base di una diversa
ricostruzione dei fatti (smentita in modo conforme da entrambi i giudici
di merito), la censura dev’essere dichiarata inammissibile per manifesta
infondatezza.
Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e

3

volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 09/07/2015
IL PRESIDENTE

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