Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31905 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31905 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OGGIANO GIOVANNI MARIA N. IL 02/01/1970
cL( Pr&(
avverso la sentenza n. 551/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 19/12/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, confermava la sentenza
di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di tentato furto in
abitazione;
– Rilevato che l’imputato con il ricorso per cassazione si duole di vizio motivazionale con
riferimento alla sussistenza del tentativo di furto, osservando che la rimozione della zanzariera

violazione di domicilio, al danneggiamento e ad altri reati ancora, mentre non erano stati
indicati gli elementi che consentissero di escludere ogni ulteriore possibilità, riportando la
condotta dell’agente al compimento del furto in abitazione;
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo è manifestamente infondato,
oltre che atto a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in sede di
legittimità in presenza di adeguata motivazione. Specificamente, risultano congruamente
argomentate le ragioni che hanno indotto a ritenere il reato di tentativo di furto, riscontrandosi
sia l’elemento della idoneità degli atti (l’uomo aveva forzato la finestra e stava per entrare
nell’abitazione e solo la pronta reazione della persona offesa aveva determinato la sua fuga),
sia quello della direzione univoca dei medesimi, per essere stata l’azione interrotta dalla
presenza degli abitanti della casa;
-La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-02-2014.

e l’introduzione del capo nell’abitazione erano atti prodromici idonei anche rispetto alla

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