Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31903 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31903 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di L’Aquila avverso
la sentenza del 04/04/2014 pronunciata dalla Corte di Appello di
L’Aquila nei confronti di ANCORA MICHELE nato il 09/05/1976;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cedrangolo che
ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to Nicola Artese che ha concluso per il rigetto del
ricorso
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 04/04/2014, la Corte di Appello di L’Aquila
assolveva ANCORA Michele dal reato di ricettazione di un telefono
cellulare provento di furto, perché il fatto non costituisce reato.
La Corte motivava l’assoluzione nei seguenti termini:

«Nella

fattispecie le indagini hanno permesso di acquisire il solo dato obbiettivo
relativo alla circostanza che circa un mese, subito dopo il furto, secondo

Data Udienza: 09/07/2015

quanto emerge dai tabulati in atti, telefono rubato fu utilizzato con una
scheda intestata all’imputato; pur volendo ritenere che ciò implichi
prova del possesso del bene di illecita provenienza da parte
dell’imputato (del che deve dubitarsi ben potendo altri aver utilizzato la
scheda dell’imputato, sia pure occasionalmente). è certo comunque che

momento della acquisizione del possesso della res; il che implica, nella
specie, che esso non può dirsi connotato da sicura consapevolezza della
provenienza illecita del telefono (e nemmeno da dolo eventuale ne/
senso innanzi indicato o da negligenza), tanto più che il suo utilizzo con
una scheda intestata a proprio nome è comportamento coerente con la
buona fede nell’acquisto, atteso che la nota tecnica del tracciamento
IMEI dovrebbe indurre il ricettatore ad inserire nel telefono una scheda
intestata ad altri o a persona addirittura inesistente, stante la facilità
con cui si possono ottenere carte SIM dai vari gestori».

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila
deducendo la

VIOLAZIONE DELL’ART.

606

LETT. E) COD. PROC. PEN. sotto

i

seguenti profili:
a) la Corte di Appello non avrebbe considerato «che attualmente
non è legalmente possibile né disporre di schede telefoniche intestate a
persone inesistenti né di schede telefoniche cd. al portatore che non
siano intestate a nessuna persona»;
b) «per avere la disponibilità di una scheda telefonica bisogna
necessariamente esibire ad uno dei gestori della telefonia, che ne estrae
copia, un documento personale di riconoscimento valido e che pertanto
l’eventuale acquisizione di una scheda telefonica ottenuta senza il
rispetto di dette regole passa necessariamente attraverso la
commissione di ulteriori reati diversi da quello della mera ricettazione
[…];
c) l’imputato era rimasto sempre contumace non ritenendo di
dover in alcun modo giustificare i comportamenti che gli venivano
addebitati.

non è possibile risalire all’atteggiamento mentale del soggetto agente al

3. Il ricorso è fondato per le ragioni indicate dal ricorrente.
Invero, la motivazione della Corte si basa su affermazioni prive di
ogni riscontro e contrastanti con gli oggettivi dati tecnici evidenziati dal
ricorrente.
A tutto ciò aggiungasi che l’imputato è rimasto contumace e non si

come ha correttamente evidenziato il ricorrente, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, costituisce un univoco indice della
responsabilità dell’imputato sotto il profilo della conoscenza della illecita
provenienza.
P.Q.M.
ANNULLA
la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per
nuovo giudizio
Roma 09/07/2015
IL PRESIDENTE
( ott. Franco Fiandanese)
IL CONSIGLIER EST.
(Dott. G. Rag

è, quindi, neppure peritato di offrire la propria tesi difensiva: il che,

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