Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31903 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31903 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAQLI CHRISTIAN SAMI N. IL 07/01/1992
avverso la sentenza n. 1060/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte di Appello di Torino, escludendo la continuazione e riconducendo il fatto
ad un’unica ipotesi di reato, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio,
confermava nel resto la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato
per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di varie sostanze stupefacenti;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi per il mancato

-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo è manifestamente infondato.
Specificamente, la sentenza risulta congruamente argomentata sul punto controverso, poiché,
rifacendosi ai principi affermati dalla Corte di legittimità, evidenzia che le dichiarazioni rese
dall’imputato tardivamente in sede di interrogatorio dinanzi al GUP non integrano un contributo
efficace e utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale
quale provento del crimine;
-considerato che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-02-2014.

riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al comma 7 dell’art. 73 DPR 309/90;

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