Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31902 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31902 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOVANNI ELIO SILVIO MARINO N. IL 31/12/1943
avverso la sentenza n. 5737/2011 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 10/05/2013

– che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo con sentenza del 9/11/2012
ha condannato DI GIOVANNI Elio Silvio Marino alla pena dell’ammenda per l’illecita
introduzione di un’arma in area parco;
— che il difensore dell’imputato ha proposto -appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Paola PETRELLA, la quale non
risulta iscritta nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1°
comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato i RO
camera di consiglio del 10/5/2013

Ritenuto:

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