Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31902 del 09/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31902 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
HALILOVIC ASSUNTA nata il 03/02/1972, avverso la sentenza del
12/11/2014 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cedrangolo che
ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO
1. Con sentenza del 12/11/2014, la Corte di Appello di Roma
confermava la sentenza emessa in data 22/01/2014 dal tribunale della
medesima città nella parte in cui aveva ritenuto HALILOVIC Assunta,
colpevole, fra l’altro, dei reati di rapina impropria aggravata ed
istigazione alla corruzione per avere offerto agli agenti della Polfer, per
indurli a non procedere all’arresto obbligatorio, «una imprecisata somma

di denaro e anche di fornire rivelazioni che avrebbero consentito di
sgominare una banda di marocchini dedita allo spaccio di stupefacenti
su larga scala».

Data Udienza: 09/07/2015

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 322 COD. PEN. per non avere la Corte

indicati dalla Corte di legittimità:
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte, nel
negare le suddette attenuanti, considerato le condizioni personali
dell’imputata.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 322 COD. PEN.: la doglianza è infondata per le

ragioni di seguito indicate.

1.1. In punto di diritto, vanno rammentati i seguenti consolidati
principi reiteratamente affermati da questa Corte di legittimità:
– in tema di corruzione, la nozione di “altra utilità”, quale oggetto
della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio
materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia
valore per il pubblico agente, e quindi anche qualsiasi
prestazione di fare o non fare; allo stesso proposito è stato
affermato che nella nozione rientrano tutti quel vantaggi sociali
le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette (Sez. 6,
Sentenza n. 24656 del 18/06/2010 Cc. Rv. 248001): Cass.
29789/2013 Rv. 255617; Cass. 45847/2014 Rv. 260822;
– quanto, invece, alla idoneità dell’offerta, si ritiene che l’offerta
corruttiva debba essere tale da indurre il destinatario al
compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio; idoneità che
va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell’entità
del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua
posizione economica e che deve essere tale da determinare una
rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel

2

adeguatamente motivato sulla idoneità dell’offerta secondo gli indici

pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell’accettazione
dell’offerta (Cass. 5439/1989 Rv. 184039; Cass. 3176/2012 Rv.
251577); di conseguenza, il reato può essere escluso solo se
manchi l’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa a
conseguire lo scopo perseguito dall’autore, non rilevando la

connoti dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa indagine
costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di
legittimità (Cass. 28311/2003 Rv. 225758; Cass. 21095/2004 riv
229022, che ha ribadito che non è necessario perciò che l’offerta
abbia una giustificazione, ne’ che sia specificata l’utilità
promessa, ne’ quantificata la somma di denaro, essendo
sufficiente la prospettazione, da parte dell’agente, dello scambio
illecito.

1.2. In punto di fatto, la Corte ha disatteso la doglianza difensiva
rilevando che «nel caso di specie, la dohylla non solo ha offerto una

somma di denaro ma si è anche detta pronta a fornire rivelazioni utili a
sgominare una banda di spacciatori con ciò fornendo precisi e concreti
elementi tali da indurre gli agenti di polizia a potere astrattamente
accettare l’offerta, venendo meno all’arresto».

1.3. La suddetta motivazione, contrariamente a quanto ritento
dalla ricorrente, non è affatto carente.
La Corte, infatti, ha individuato due “offerte” corruttive: a) la
dazione di denaro; b) la possibilità di fornire rivelazioni che avrebbero
consentito di sgominare una banda di spacciatori ed ha ritenuto che,
entrambe, fossero potenzialmente idonee.
Ed infatti, non è chiaro per quali ragioni quelle due offerte non
dovrebbero essere considerare “idonee”: sul punto, invero, la stessa
ricorrente, al di là che invocare la suddetta notoria giurisprudenza di
legittimità, non si è peritata di spiegare le ragioni per cui non avrebbe
avuto la possibilità di offrire una somma di denaro, e, soprattutto, in
considerazione dell’ambiente in cui vive, per quali ragioni non sarebbe

3

tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si

stata in grado di fornire utili indicazioni su una banda di spacciatori: il
ricorso, quindi, sotto questo profilo, deve ritenersi generico.
Deve, infatti, ritenersi che anche la suddetta offerta rientri
nell’ampio concetto di “utilità” di cui si è detto, proprio perché,
notoriamente, le operazioni di polizia, possono far conseguire, agli

termini di carriera.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.:

manifestamente infondata

è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle suddette
attenuanti in quanto la motivazione addotta sul punto dalla Corte (la
«gravità e pluralità dei fatti»
specifici»)

nonchè «gli innumerevoli precedenti

deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non

censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente
esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine
al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche
atteso che non può essere considerato un elemento favorevole alla
ricorrente il generico richiamo “alle condizioni personali” in quanto,
stando a quanto scritto dalla Corte territoriale, l’imputata, nonostante
“gli innumerevoli precedenti specifici” continua a delinquere in sprezzo a
qualsiasi regola.
3.

In

conclusione,

l’impugnazione deve

rigettarsi

con

conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Roma 09/07/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Franc9 Fiandanese)

agenti che le effettuano, vantaggi sia diretti che indiretti sia pure in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA