Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31902 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31902 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSES JACKSON N. IL 29/06/1980
avverso la sentenza n. 5509/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di MOSES 3ackson per
il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990, per la detenzione illecita di gr. 624 netti
di cocaina, utili al confezionamento di 4.162 dosi (acc. in Torino il 9\4\2012).

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caridi).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente
meritevole delle invocate attenuanti e di un più mite trattamento, in ragione della
gravità del fatto commesso, da cui emergeva un p elevato coinvolgimento
dell’imputato nell’illecito traffico.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della
concessione, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire.
Peraltro, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte
le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una
fascia bassa rispetto alla pena edittale massima (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre
2004, Nuciforo, RV 230278).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 20
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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio.

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