Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31900 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31900 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADEL HLEILI N. IL 30/05/1982
avverso la sentenza n. 4035/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte di Appello di Milano, riconoscendo la continuazione tra i reati contestati e
rideterminando la pena inflitta, confermava nel resto la sentenza di primo grado con la quale
l’imputato era stato condannato per plurime ipotesi di cessione di sostanza stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale con
riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80 , comma 1 lett. g) DPR 309/90 e

-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo è manifestamente infondato.
Specificamente, risultano congruamente argomentate le ragioni che hanno indotto al
riconoscimento dell’aggravante (cessioni effettuate nella piazza prospiciente l’ospedale, località
ricompresa tra quelle indicate nella previsione dell’aggravante) ed all’esclusione dell’ipotesi
attenuata (in forza dei quantitativi cospicui di sostanze cedute, delle modalità dell’attività di
spaccio, espressive di sistematicità, diffusività e organizzazione);
-La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso if? Roma il 5-02-2014.

all’esclusione dell’ipotesi attenuata di cui al comma V dell’art. 73 D.P.R. 309/90;

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