Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3190 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3190 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 28/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATASTINI GIOVANNI N. IL 23/06/1948
BILLER’ FRANCESCO N. IL 26/03/1979
avverso la sentenza n. 1889/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ktzlied iZ9
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per cassazione, a mezzo dei loro difensori Catastini Giovanni e Billeri Francesco
avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze che, in data 10 dicembre 2012 , in parziale
riforma della sentenza emessa in data 16 giugno 2010 dal tribunale di Firenze, sezione
distaccata di Empoli che aveva condannato gli imputati in concorso per truffa continuata in
danno del consorzio conciatori di Fucecchio, rideterminava la pena inflitta in anni uno di

I ricorrenti presentano distinti ricorsi contenenti identici motivi. Deducono che la sentenza
impugnata è incorsa in:
1. inosservanza dell’articolo 552 comma due codice procedura penale in relazione alla
nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa indicazione dei requisiti
previsti dalla lettera d) del primo comma dell’articolo 552 codice di procedura penale.
Lamentano l’assenza di un valido provvedimento presidenziale di individuazione
dell’udienza di comparizione. Il provvedimento di indicazione della udienza, pur recando
l’indicazione “il presidente del tribunale di Firenze”, risulta firmato da un giudice
onorario senza contemplare alcuna delega del predetto presidente.
2. Vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonchè dagli
atti del procedimento, in relazione alla sussistenza del reato di truffa continuata.
Contestano la loro responsabilità e sottolineano come la sentenza impugnata, in
contrasto con il tenore letterale dell’imputazione, li abbia condannato non già come
autori materiali dei fatti bensì come mandanti;
Billeri deduce anche :
1. inosservanza dell’articolo 603 comma uno codice procedura penale in relazione alla
richiesta di perizia;
2. carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità
La parte civile depositava memoria con la quale chiedeva il rigetto dei ricorsi e la liquidazione
delle spese.
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché i motivi in essi dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sulla manifesta infondatezza, in particolare, della dedotta inosservaza dell’art. 603 co 1 c.p.p. ,
sollevata dal solo Billeri, deve osservarsi che la decisione istruttoria del giudice di appello è
censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della mancanza o

reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile
2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le
• ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa
conclusione del processo (Cass., sez. 2^ 1 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha
dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del
dibattimento, che è istituto eccezionale;legato al presupposto rigoroso dell’impossibilità di
decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del
1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv. 227706, N. 44313 del

Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n.
6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209: “In tema di
rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di
impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta
rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza
della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo
potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato
degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione
potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza
di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o
negazione, di responsabilità.
I ricorsi vanno perciò dichiarati inammissibili; consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e – non emergendo ragioni di esonero – di una somma alla
cassa delle ammende, congruamente determinabile C 1.000,00 ciascuno, nonché alla rifusione
delle spese sostenute in queo grado dalla parte civile Banfi Massimo, quale presidente protempore del consorzio Conciatori di Fucecchio liquidate in euro 3000,00, otC2-e 4~ )21 ;

21–jj(e–

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

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ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle
spese sostenute in quArto grado dalla parte civile Banfi Massimo, quale presidente pro-tempore
411,;
del consorzio Conciatori di Fucecchio liquidate in euro 3000,00 ) perle- ax 62-1~P;
Così deliberato in Roma il 28.11.2013

2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).

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