Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31899 del 10/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31899 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLELLA TOMMASO N. IL 21/05/1954
avverso la sentenza n. 6335/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 10/05/2013
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
camera di consiglio del 10/5/2013
Così deliberato in RO
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 3.4.2012 ha parzialmente riformato,
concedendo la non menzione della condanna nel certificato penale, la sentenza con la quale, in data
12/12/2008, il Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di Marcianise aveva riconosciuto
COLELLA Tommaso responsabile del delitto di violazione di sigilli
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’insussistenza dl fatto in quanto il
sequestro preventivo a seguito del quale erano stati apposti i sigilli violati non sarebbe stato mai
convalidato, conseguendone ope legis la perdita di efficacia, a differenza di quanto avviene con il
sequestro probatorio
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato è manifestamente infondato perché, come
costantemente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema violazione di sigilli, è
irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la mancata convalida del sequestro da parte
dell’autorità giudiziaria (Sez. III n.37913, 1 ottobre 2012, con richiami ai prec.). Inoltre, come
correttamente rilevato dalla Corte del merito, non risulta dimostrata la mancata convalida perché,
trattandosi di sequestro eseguito nell’ambito di altro procedimento penale, l’imputato non ha mai
chiesto l’acquisizione degli atti al fine di consentire la verifica di quanto dedotto.
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00