Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31899 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31899 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACALONE ALBERTO N. IL 29/01/1990
avverso la sentenza n. 2298/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado che aveva
ritenuto l’imputato responsabile di detenzione illecita di più sostanze stupefacenti (hashish e
marijuana);
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con
riferimento all’art. 75 c.p. Osservava che era stato dimostrato il suo stato di tossicodipendente,

della sostanza, la condotta non poteva essere ritenuta significativa della destinazione allo
spaccio;
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo prospettato attiene a una
ricostruzione alternativa dei fatti di causa non consentita in sede di legittimità, oltre a essere
manifestamente infondato, a fronte di congrua motivazione da parte del giudice del merito in
ordine alle ragioni che, sulla scorta di logica valutazione degli elementi acquisiti (quantità e
qualità delle sostanze, modalità di confezionamento in dosi, tentativo di disfarsi della sostanza
in occasione del controllo dei verbalizzanti), valgono a fondare il giudizio di responsabilità
dell’imputato;
– che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999Spina-; 31-5-2000- Jakani-; 24-9-2003 – Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione
quello della rilettura dei dati di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è
riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonché l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
-Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-2-2014
Il Con gliere Est.

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IlP

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e che, anche in ragione delle adeguate giustificazioni fornite riguardo alla suddivisione in dosi

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