Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31898 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31898 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMPROTA FABIO N. IL 04/04/1985
avverso la sentenza n. 5798/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva
ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione e, di seguito, formulava rituale rinuncia
al ricorso;
d), in relazione all’art. 589 c.p.p.;
– Rilevato, altresì, che l’impugnazione, con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine al
diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
la sentenza contiene adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di
merito a escludere la concessione delle predette attenuanti (irrilevan7a del contributo offerto dalla
confessione e tardività della stessa, oltre a omessa indicazione di elementi, per l’identificazione dei
soggetti che avevano ceduto al ricorrente la sostanza stupefacente);
– Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 5-2-2014
Il onsigliere Est.

Il

ente

-Ritenuto che l’impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett.

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