Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31896 del 07/07/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31896 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
CIAMPOLI GIOVANNI LUCA nato il 06/10/1978, avverso la sentenza del
12/05/2014 DELLA Corte di Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla violazione
dell’art. 81 c.p.
FATTO
1. Con sentenza del 12/05/2014, la Corte di Appello di Bari
confermava la sentenza con la quale, in data 03/03/2005, il giudice
monocratico del Tribunale di Foggia – sez. distaccata di San Severo aveva ritenuto CIAMPOLI Giovanni Luca colpevole del delitto di
ricettazione di un’auto provento di furto.
Data Udienza: 07/07/2015
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1.
VIOLAZIONE DELL’ART.
350/7
COD. PROC. PEN.
per avere la Corte
ritenuto l’utilizzabilità delle dichiarazioni auto indizianti rese
possesso dell’autovettura;
2.2.
VIOLAZIONE DELL’ART.
81
per non avere la Corte
COD. PEN.
applicato la continuazione rispetto ad altro furto commesso in data
13/02/2000, sull’errato presupposto che, sul punto, non fosse stato
dedotto uno specifico motivo di appello, laddove ciò non rispondeva al
vero;
2.3.
VIOLAZIONE DELL’ART.
157
per non avere la Corte
COD. PEN
dichiarato estinto il reato nonostante il tempo trascorso dal commesso
reato.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.
350/7
COD. PROC. PEN.:
premesso, in punto di
fatto, che lo stesso ricorrente non contesta di avere reso dichiarazioni
confessorie spontanee nell’immediatezza dei fatti, correttamente la
Corte territoriale ha ritenuto che le medesime, essendo stato scelto il
rito abbreviato, fossero utilizzabili atteso che l’art. 350, comma settimo,
cod. proc. pen. ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento:
in terminis
Cass. 44829/2014 Rv. 262192; Cass. 44874/2011 riv
44874; SSUU 1150/2009, Correnti, riv 241884.
2.
VIOLAZIONE DELL’ART.
81
COD. PEN.: la
Corte ha sostenuto che la
doglianza fosse inammissibile in quanto l’imputato non aveva dedotto
«alcuna specifica censura alla motivazione data sul punto dal primo
giudice». Sennonchè, da un controllo dell’atto di appello, è risultato che
il medesimo era, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte,
ampiamente specifico avendo l’imputato confutato la motivazione del
primo giudice sia nel merito che in diritto.
2
spontaneamente agli inquirenti nel momento in cui fu sorpreso in
La sentenza, pertanto, sul punto, va annullata con rinvio.
3.
VIOLAZIONE DELL’ART.
157
COD. PEN.: la
censura,
allo
stato, è
manifestamente infondata.
Alla fattispecie in esame, essendo stata la sentenza di primo grado
della legge di modifica della prescrizione (L. n° 251 del 05/12/2005), si
applica la previgente normativa che, relativamente alla ricettazione,
prevedeva un termine massimo per la prescrizione di anni quindici, e
cioè un periodo che, ancora oggi, tenuto conto delle sospensioni, non è
ancora decorso.
P.Q.M.
ANNULLA
La sentenza impugnata limitatamente all’omessa motivazione in ordine
alla chiesta continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
Roma 07/07/2015
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rag
pronunciata in data 03/03/2005 e, quindi, prima dell’entrata in vigore