Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31896 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31896 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARKU ALBERT N. IL 10/07/1984
avverso la sentenza n. 4208/2012 TRIBUNALE di NOVARA, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati , ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché
prospetta motivi generici.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel
procedimento speciale disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della
pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte
aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la
comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione
della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente
richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e
pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in
modo illegittimo (Cass. VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Peraltro, quanto all’entità della pena, non rileva la novella introdotta dall’art. 2 del d.l.
23 dicembre 2013 n. 146 (convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) che ha
modificato il 5 0 comma dell’art. 73, rendendolo fattispecie autonoma di reato e
fissando i limiti edittale da uno a cinque anni di reclusione. Nel caso di specie, infatti,
la pena è stata determinato in misura congrua rispetto all’entità del fatto e non
illegale secondo lo ius superveniens.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.500.= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Consiglie estensore

1. L’imputato MARKU Albert ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata (per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309 del
1990 : acc. in Trecate ed Oleggio dal marzo 2010 al gennaio 2012), dolendosi del
trattamento sanzionatorio e in particolare della violazione dell’articolo 133 c.p. e del
mancato controllo della congruità della pena concordata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA