Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31894 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31894 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Angelo Salvatore, nato a Salemi il 4/10/1940
avverso la sentenza 27/11/2013 della Corte d’appello di Palermo, II
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Stefano Pellegrino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 27/11/2013, la Corte di appello di Palermo,

confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Marsala, in data
28/6/2011, che aveva condannato Angelo Salvatore alla pena di mesi 8 di
reclusione per il reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. in relazione
all’erogazione in suo favore della somma di €.290.000,00 circa a titolo di

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Data Udienza: 07/07/2015

indennizzo per i danni provocati ad un edificio di sua proprietà dal terremoto
del Belice del 1968.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reat a lui ascritti ed equa la pena

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando

quattro motivi di gravame con i quali

deduce:
3.1

Mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea

applicazione del D.L. 79/1968, conv. nella L. 241/68.
Al riguardo si duole di un’errata interpretazione della legge con la quale fu
disposta l’erogazione di contributi statali a seguito del terremoto del Belice
del 1968, eccependo che l’edificio di sua proprietà non poteva essere
escluso dai benefici della legge in quanto privo del certificato antisismico,
essendo stato costruito nel 1957, prima dell’entrata in vigore della legge
sismica n.1684/1962. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe
effettuato una valutazione parziale del compendio probatorio; in particolare
delle dichiarazioni del Perito del GUP, ing. Spampinato, del contenuto della
CTU redatta dall’arch. Monteleone in un procedimento civile per danni da
locazione, omettendo di dare il giusto valore agli accertamenti compiuti dal
Consulente di parte, ing. Campione.
3.2

Violazione delle regole che governano la valutazione della prova,

ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., dolendosi che la Corte territoriale
abbia sostanzialmente disatteso le valutazioni tecniche rese dagli ing. Di
Majo e Campione senza fornire alcuna motivazione.
3.3

Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 640 bis cod. pen.,

eccependo che il fatto andava qualificato come tentativo poiché benche il
contributo fosse stato erogato, l’imputato non ne aveva potuto beneficiare,
essendo stato sequestrato dall’autorità giudiziaria.
3.4

Violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto

che andava ricondotto nella fattispecie legale di cui all’art. 316 ter cod.
pen.
3.5

Successivamente la difesa ha depositato una memoria con
2

inflitta.

motivi aggiunti, allegando sentenza del Tribunale di Marsala in data
11/7/2014 con la quale la coimputata, ing. Francesca Giarannita,
separatamente giudicata, veniva assolta dall’imputazione di concorso (con
Angelo Salvatore ed altri) nel reato di cui all’art. 640 bis cod. pen.

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo le censure

sollevate dal ricorrente sono manifestamente infondate in punto di diritto ed
inammissibili in punto di vizi della motivazione. Sotto il primo profilo, la
circostanza che l’edificio del ricorrente, costruito nel 1957 e quindi non
conforme alla successiva normativa antisismica entrata in vigore nel 1962,
è manifestamente irrilevante, essendo del tutto evidente che il tenore
letterale dell’art. 3 del D.L. 79/68 (Nei Comuni indicati nei decreti di cui
all’art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla
concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di
fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o
commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini
dell’abitabilità o dell’uso, col limite di £. 6.000.000 per ciascuna unità
immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino
a cinque membri) ed il significato logico della normativa che stanzia delle
provvidenze per la ricostruzione, è quello di utilizzare fondi pubblici per la
ricostruzione degli edifici distrutti o seriamente danneggiati al fine di
recuperarne la possibilità di abitazione e di uso. Il fatto che l’edificio
acquistato dal prevenuto non avesse il certificato di abitabilità o avesse un
certificato illegalmente rilasciato perchè non antisismico non rende lecita
l’erogazione di un contributo se l’edificio non sia stato danneggiato (in modo
apprezzabile) dal sisma. Ed è proprio questo l’oggetto dell’accertamento
giudiziario. La Corte territoriale, confermando il giudizio di primo grado, alla
luce delle perizie, delle testimonianze e della documentazione raccolta, ivi
compreso l’esito negativo di due precedenti pratiche di contributo respinte
dell’ apposita Commissione, ha escluso che l’edificio, regolarmente utilizzato
ed adibito ad uso pubblico per oltre vent’anni, possa aver subito danni
strutturali per il terremoto del 1968. Le censure del ricorrente si dolgono
proprio della valutazione del compendio probatorio effettuata dalla Corte
palermitana e postulano una nuova valutazione delle prove stesse. In altre

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,—(/– –1—,._

CONSIDERATO IN DIRITTO

parole tendono a provocare un intervento di questa Corte in
sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente
assunte dei giudici del merito, come tali sono inammissibili.
Occorre poi considerare che la circostanza che l’ing.Giaramita, estensore
della perizia posta a base della domanda di contributo presentata da Angelo
Salvatore, giudicata separatamente, sia stata assolta dall’imputazione di
concorso nel reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. con sentenza del

non ha influenza diretta nel procedimento in corso, sia perché non passata
in giudicato, sia perché la truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche non è un reato a concorso necessario. In ogni caso
l’assoluzione dell’ing. Giaramita, essendo basata su prova insufficiente, ai
sensi dell’art. 530, II comma, cod. proc. pen. non costituisce un
accertamento negativo rispetto alle valutazioni contenute nella sentenza
impugnata. Al riguardo la sentenza impugnata ha messo in luce le profonde
contraddizioni delle due perizie redatte dalla Giaramita in occasione della
prima e della seconda richiesta di contributo avanzate dall’imputato,
osservando che: «infatti in occasione della prima richiesta, quella respinta

dal Comune in forza della relazione della Commissione ex art. 5 redatta nel
2002 vengono attestate lesioni da sisma del 1968 solo nell’ultimo piano
dell’edificio e nella copertura dello stesso mentre assai più radicali
divengono le lesioni da sisma accertate dallo stesso tecnico nella perizia
allegata alla seconda richiesta avanzata dall’Angelo nel 2006 (quella poi
definita con raccoglimento) quando si attesta la presenza di lesioni alla
struttura portante dell’edificio; trattasi con evidenza di contraddizione che
rivela come la stessa coimputata dell’odierno appellante abbia attestato
circostanze del tutto differenti riguardanti il medesimo immobile a distanza
di pochi anni e ciò all’evidente fine di raffigurare una situazione sempre più
grave idonea a motivare raccoglimento della richiesta di contributo
e l’erogazione del cospicuo contributo pubblico>>.
3.

Per quanto riguarda il terzo motivo in punto di qualificazione del fatto

come tentativo, le censure sono infondate, essendo pacifico in
giurisprudenza che il delitto di truffa si consuma nel momento del
conseguimento, da parte dell’agente, del profitto della propria attività
criminosa. (cfr, ex nnultis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12795 del 09/03/2011
Cc. (dep. 29/03/2011 ) Rv. 249861). Orbene, nel caso di specie, lo stesso
ricorrente dà atto che l’erogazione è avvenuta mediante un bonifico che ha

4

–(‘fr—„,

Tribunale di Marsala in data 11/7/2014, ai sensi dell’art. 530, II comma,

comportato l’accredito della somma sul c/c dell’imputato. Il fatto che
l’accredito sia avvenuto sub condicione e che l’imputato non abbia potuto
godere della somma erogata in quanto sequestrata dall’autorità giudiziaria
costituisce un post factum che non incide sul perfezionamento del reato di
cui all’art. 640 bis cod. pen.
4.

Infine è infondato anche il quarto motivo. Per quanto riguarda la

distinzione fra le due figure di reato, questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza

che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da
quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per
la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore, la quale può anche
desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di
presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in
errore l’autorità. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto artificiosa – e
pertanto idonea ad integrare il reato di truffa in danno di ente pubblico – la
falsa attestazione, sottoscritta con firma apocrifa di cui l’imputato aveva
consapevolezza, di essere nelle condizioni per poter beneficiare
dell’indennità di disoccupazione). Non v’è dubbio che il fatto di presentare
una perizia con dati sostanzialmente falsi a corredo della domanda di
erogazione del contributo integri gli estremi degli artifici e raggiri volti ad
indurre in errore il soggetto passivo. Nel caso di specie correttamente il
fatto è stato qualificato ex art. 640 bis cod. pen., avendo accertato la Corte
d’appello che <

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