Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31893 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31893 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEUZZI ROCCO N. IL 05/01/1960
avverso la sentenza n. 1104/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 10/05/2013

– che la Corte di appello di Lecce con sentenza del 12/10/2012, ha parzialmente riformato la
sentenza in data 26/5/2011 del Tribunale di Brindisi — Sezione di Francavilla Fontana, che aveva
affermato la responsabilità penale di LEUZZI Rocco per il reato di cui all’art. 44 lett b) d.P.R.
380\01 (in Ceglie Massapica 5/3/2007)
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, rilevando la
prescrizione del reato e denunziando violazione di legge in ordine alla subordinazione della
sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’abuso, che sarebbe non motivata e
inutiliter data in conseguenza dell’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio del
comune. In data 2274/2013 il ricorrente faceva pervenire memoria difensiva con la quale
richiedeva trasmettersi gli atti ad altra sezione stante la non manifesta infondatezza del ricorso;
— che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto:
a) la questione concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla
demolizione del manufatto abusivo non risulta essere stata prospettata nei motivi di appello;
b) in ogni caso, la disposizione con cui il giudice subordini la sospensione condizionale della
pena alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall’avvenuta
acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale a seguito della inottemperanza all’ordinanza
amministrativa di demolizione, salvo che il Consiglio Comunale non abbia manifestato la
volontà di non procedere alla demolizione stessa in ragione di interessi pubblici prevalenti (Sez.
III n. 4444, 02 febbraio 2012);
c) come rilevato in ricorso, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado il termine
massimo di prescrizione, avuto riguardo anche ai periodi di sospensione, non risultava spirato
dovendosi collocare al 5.11.2012;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende. della
somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.. ivi compresa
la prescrizione (Sez. IV n. 18641, 22 aprile 2004).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.

Ritenuto:

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