Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31893 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31893 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAZIL BOUCHAIB N. IL 18/09/1972
avverso la sentenza n. 5443/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di NAZIL Bouchaib
per il delitto olk73 T.U. 309\90 per la detenzione a fini di cessione di 14 gr. Lordi di
cocaina, nonché per 358 fatti di cessione di cocaina (acc. in Tortona ed altre zone dal
novembre 2009 al novembre 2011). In appello la pena irrogata veniva ridotta ad anni 3
e mesi 4 di reclusione ed € 16.000= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla commisurazione della pena ed al diniego dell’attenuante di cui al V
comma dell’art. 73 TU 309\90, le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese
carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano manifestamente infondate.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga detenuta fosse di quantità rilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di
numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto RD lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.
21 9 2000, n. 17).

Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione di droga
utile al confezionamento di numerosi dosi ed alle plurime cessione. accertate,
coerentemente ha ritenuto superate le soglie per ritenere il fatto di minima
offensività.
Va ricordato che questa Corte ha avuto modo di statuire che in tema di commercio di
sostanze stupefacenti non è qualificabile come fatto di lieve entità l’ipotesi di singolo
spaccio di modesta quantità della sostanza, se esso costituisca l’apprezzabile
reiterazione, antecedentemente programmata o meno, di altri simili atti (Cass. IV,

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui al V comma
dell’art. 73 cit.

10764\92, Cavari).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

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