Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31893 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31893 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 02/07/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Scafidi Antonino, n. a Lipari il
11.10.1957, rappresentato e assistito dall’avv. Rosario Venuto e
dall’avv. Alfio Ziino, di fiducia, avverso la sentenza, pronunciata in
grado d’appello, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione
distaccata di Lipari, n. 20004/2012, in data 21.06.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria con allegato presentata in data 23.06.2015
nell’interesse di Scafidi Antonino;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Eduardo
Vittorio Scardaccione che ha concluso chiedendo di disporsi
l’annullamento senza rinvio per essere il reato ascritto estinto per
intervenuta remissione di querela.

1

AI

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21.06.2013, il Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto, rigettando l’appello proposto nell’interesse di Scafidi
Antonino che in data 30.07.2012 era stato condannato in primo grado
dal giudice di pace di Lipari alla pena di euro 500,00 di multa per i

confermava nei suoi confronti la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza in parola, nell’interesse di Scafidi Antonino,
viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi violazione di
legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc.
pen., con riferimento ad entrambi i reati contestati, insussistenti sia
sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
3. In data 23.06.2015 è stato depositato in cancelleria rituale atto di
remissione di querela con contestuale accettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In presenza di reati perseguibili a querela di parte, l’avvenuta
remissione della condizione di procedibilità, accettata dall’imputato
ricorrente, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per sopravvenuta estinzione del reati. A carico del
querelato, per legge, vanno poste le spese processuali

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti
per remissione della querela e condanna il querelato al pagamento
delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 2.7.2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Andrea Pellegrino

Fran7Fiandanese

reati di cui agli artt. 632, 633 cod. pen. in danno di Mollica Nicolina,

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