Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31892 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31892 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CARNE SAVERIO N. IL 27/10/1962
avverso la sentenza n. 1869/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 10/05/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di curo 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in S M A nella camera di consiglio del 10/5/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Lecce con sentenza del 18/5/2012 ha confermato la sentenza
16/6/2011 del Tribunale di Brindisi — Sezione Distaccata di Ostuni, che aveva affermato la
responsabilità penale di DE CARNE Saverio per i reati di cui agli artt. 81, 349 cod. pen. 44, lett.
c) e 181 d.lgs. 42\2004 (in Ostuni fino al 18/1/2008);
— che avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha
lamentato l’ingiustificato diniego di circostanze attenuanti generiche, nonché l’incongrua
eccessività della pena;
— che tali doglianze sono manifestamente infindate, poiché:
a) secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
– il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del
giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo;
– anche il giudice di appello — pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive
dell’appellante — non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso. è
sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o
del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta
contestazione (vedi Cass., Sez. I, 22.5.1992, n. 6200);
– nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale
riconosciutole in proposito dalla legge, a fronte dell’assenza di elementi concreti di segno
positivo, ha dato rilevanza decisiva alla presenza di precedenti penali ed alla reiterazione delle
condotte oggetto di giudizio nonché alla loro gravità;
b) la pena è stata correttamente e motivatamente determinata con esatto riferimento ai criteri
direttivi indicati dall’art. 133 cod. pen.;
— che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

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