Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31891 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31891 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDILE SALVATORE N. IL 18/11/1956
avverso la sentenza n. 1803/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/05/2013

1) Con sentenza del 17.7.2012 la Corte dì Appello di Salerno, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, emessa in
data 5.5.2010, con la quale Mandile Salvatore era stato condannato per il reato di cui
all’art.44 lett.b) DPR 380/2001, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e
rideterminava la pena inflitta in primo grado in mesi 1, giorni 10 di arresto ed euro
7.500,00 di ammenda, confermando nel resto (e quindi anche il beneficio della
sospensione).
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la nullità della sentenza,
non essendo stato valutato il concorso formale del reato di cui al capo a) con gli altri
reati da cui l’imputato era stato mandato assolto, nonché la mancata applicazione
dell’art.671 c.p.p.; denuncia poi la contraddittorietà della motivazione in ordine al
mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.
2) Il ricorso è aspecifico perchè propone censure completamente disancorate dal
tessuto argomentativo della pronuncia gravata e, peraltro, manifestamente infondato.
Come ha evidenziato la Corte territoriale il Mandile era stato condannato soltanto per
il reato di cui al capo a) ed in relazione a tale reato era stata determinata la pena;
era stato, invece, mandato assolto da tutti gli altri reati ascritti.
Avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed avendo ritenuta congrua
la pena base indicata in primo grado, correttamente la Corte territoriale si è limitata
ad apportare su di essa la riduzione ex art.62 bis c.p.
Non si vede pertanto quale sia il concorso formale che la Corte avrebbe omesso di
valutare e come possa essere richiamato l’art.671 c.p.p. che riguarda la fase
esecutiva.
Quanto al beneficio della non menzione, la Corte di merito, dopo avere ricordato
l’autonomia dell’istituto rispetto alla sospensione della pena, ha, senza alcuna
contraddizione, evidenziato che, tenuto conto dell’entità dell’intervento edilizio
realizzato e dei plurimi precedenti penali, l’imputato non poteva usufruire di tale
ulteriore beneficio.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2013 D
E O TATA
Il Presidente
Il Consiglie est.
IN CANCELLERIA

i

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