Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31889 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31889 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Gentile Fiore, nato a Crotone il 17/9/1984
Gentile Tommaso, nato a Crotone il 9/8/1980
Pezzatti Sergio, nato in Svizzera il 27/4/1963
Manica Giuseppe, nato a Crotone il 16/10/1963
avverso la sentenza 27/5/204 della Corte d’appello di Bologna, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo , che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di
Manica Giuseppe e Gentile Tommaso; per il rigetto dei ricorsi di Gentile
Fiore e Pezzatti Sergio;
udito per Gentile Fiore e Gentile Tommaso, l’avv. Saverio Loiero e
l’avv.Filippo Sgubbi per Pezzatti Sergio, che hanno concluso per
l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 01/07/2015

1.

Con sentenza in data 27/5/2014, la Corte di appello di Bologna, in

parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Bologna, in
data 7/10/2011, appellata dagli imputati e dal RM. assolveva GENTILE Fiore
dal reato di cui al capo D), limitatamente alle fatture emesse nell’ anno
2005, per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei
confronti di PEZZATTI Sergio in ordine al reato continuato di cui al capo D),

pena, quanto a GENTILE Fiore, in anni cinque, mesi undici di reclusione ed
euro 5.960 di multa e, quanto a PEZZATTI Sergio, in anni due, mesi quattro,
giorni venti di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza con
la quale il Gup aveva condannato Gentile Tommaso alla pena di anni due,
otto mesi di reclusione ed €.600,00 di multa per il reato di cui al capo F) e
Manica Giuseppe alla pena di anni 5 di reclusione ed €.4.800,00 di multa per
i reati di cui ai capi A), B), C), E) ed F).
2.

Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere dei seguenti

reati:
A)
GENTILE FIORE, MANICA GIUSEPPE, PEZZATTI SERGIO [e PELAGGI DAVIDE,
PELAGGI EMANUELE, PELAGGI PAOLO giudicati separatarnentej
Del reato p. e dagli artt.110, 112, 648 ter cp., 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p.
perché, in concorso tra loro, in numero superiore a cinque, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, impiegavano in attività
economiche denaro, proveniente dal delitto p. e p, dalli art. 416 bis c.p.,
relativo all’associazione mafiosa degli ARENA, operante in Isola di Capo
Rizzuto (KR) e dai delitti fine de/I’ associazione, tra le quali plurime
estorsioni, aggravate ai sensi dell ‘art.7 L.203/91 (..);
B)
MANICA GIUSEPPE [e PELAGGI DAVIDE, PELAGGI EMANUELE, PELAGGI
PAOLO giudicati separatamentel
Del reato p. e p. dagli artt.110 c,p, 2 DPR 74/00 e 7 L.203/91 e 81 cpv. c.p.
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di
consentire l’ evasione di terzi, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei
redditi (sia IIDD che IVA) elementi passivi fittizi, conseguenti all’
utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; emesse’ nei confronti della
POINT ONE spa dalle società ed imprese individuali di seguito elencate e per

2

perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l’ effetto, rideterminava la

gli importi ugualmente sotto indicati (..)
C)
MANICA GIUSEPPE [e PELAGGI DAVIDE, PELAGGI EMANUELE, PELAGGI
PAOLO giudicati separatamente]
Del reato p. e p. dagli artt.110 c.p, 2 DPR 74/00, 7 L.203/91 e 81 cpv. c.p.
perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
concorso tra loro, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione sub

di consentire evasione di terzi, emettevano fatture per operazioni inesistenti
nei confronti delle società ed imprese individuali di seguito elencate e per gli
importi ugualmente di seguito riportati (..);
D)
GENTILE FIORE, MANICA GIUSEPPE, PEZZATTI SERGIO [e PELAGGI DAVIDE,
PELAGGI EMANUELE, PELAGGI PAOLO giudicati separatamente]
Del reato p. e p. dagli arte 1.10 c.p, 112 nr.1) c.p. 2 DPR 74/00, 7 L. 203/91
e 81 cpv. c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, nelle qualità
descritte ai precedenti capi di imputazione, emettevano fatture per
operazioni inesistenti nei confronti della MT TRADING con sede in Lugano e
filiale in Austria (indicato come luogo di destinazione della merce, con
conseguente applicazione del regime intracomunitario) (..);
E)
GENTILE FIORE, MANICA GIUSEPPE, PEZZATTI SERGIO [e PELAGGI DAVIDE,
PELAGGI EMANUELE, PELAGGI PAOLO, TRONCI LUIGI, ALBANESE
FRANCESCO GIUSEPPE giudicati separatamente]
Del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nr.1 c. p., 8 D. Leg. vo 74/2000, 7
L.203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore
a 5, nelle qualità descritte ai precedenti capi di imputazione, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, emettevano le seguenti fatture
relative ad operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi e iva e
consentire a terzi l’evasione (..);
F)
GENTILE FIORE, GENTILE TOMMASO, MANICA GIUSEPPE [e PELAGGI PAOLO
giudicato separatamente)
Del reato p. e p. dagli arti. 110, 56 e 629 secondo comma in relazione
all’art. 628 terzo comma nr.1) c.p., 7 L.203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

3

A) e sub 8), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

commettevano atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere
TRONCI LUIGI e ALBANESE FRANCESCO GIUSEPPE a restituire loro il
denaro, accreditato sui c/c della COMMERCIALE e della TECHNOLOGY e
destinato al successivo bonifico sui conti elvetici della MT TRADING, del
quale TRONCI e ALBANESE si erano appropriati ( per importo approssimativo
di circa 80.000 mila);
H)
PEZZATTI SERGIO e GENTILE FIORE [e PELAGGI DAVIDE, PELAGGI

Del reato p. e p. dagli artt.110 c. p., 223 RD 267/42 in relazione all’art.216
secondo comma nr.2) seconda parte, RD 267/42, 7 L, 203/91 perché, in
concorso tra loro, nelle qualità indicate nei precedenti capi di imputazione,
tenevano le scritture contabili della POINT ONE spa, a decorrere dal(‘ anno
2004, in guisa da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari (..);
0)
GENTILE FIORE, PEZZATTI SERGIO [e PELAGGI DAVIDE, PELAGGI
EMANUELE, PELAGGI PAOLO giudicati separatamente]
Del reato p. e p. dagli ara. 110 c.p., 223 RD 267/42 secondo comma nr.1) e
nr.2) RD 267/42 e 7 L. 203/91 perché, nelle qualità indicate ai precedenti
capi di imputazione:
A)
concorrevano a cagionare il dissesto della società POINT ONE spa, mediante
la commissione del reato p. e p. dall’ art. 2621 c.p. per la redazione del
bilancio relativo all’anno 2005;
Nella specie, gli indagati redigevano il bilancio dell’anno 2005 esponendo
crediti e debiti in realtà insussistenti, poiché fondati su fatturazioni per
operazioni inesistenti, come illustrato nei precedenti capi di imputazione e,
per le fatture dell’anno 2005, nei capi di imputazione sub B) e C);
indicavano un valore di rimanenze pari a 660.000 curo non corrisponde al
vero, poiché il magazzino della spa era privo di beni ed il valore, indicato in
bilancio, era compatibile con il volume d’affari, fittiziamente documentato
dalle false fatturazioni;
indicavano un credito IVA per euro 700.000 insussistente, perché originatosi
a seguito delle fatturazioni per operazioni inesistenti;
in questo modo, gli indagati esponevano un ingente ( quanto fittizio) volume
di affari e un utile di bilancia, grazie al quale occultavano la reale situazione

4

EMANUELE, PELAGGI PAOLO giudicati separatamente]

economica e potevano continuare a ricorrere al credito bancario e delle
società difactoring, nei cui confronti maturavano debiti ché concorrevano a
cagionare il fallimento ( debiti per quasi 3 milioni di euro);
B)
cagionavano per effetto di operazioni dolose il fallimento della società POINT
ONE spa: operazioni consistite (..).
3.

Il Gup dichiarava:

O);
GENTILE Tommaso responsabile del reato a lui ascritto al capo F);
MANICA Giuseppe responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C), E),
ed F)
PEZZATTI Sergio responsabile dei reati a lui ascritti ai capi D), E), H) ed O) ,
assolvendolo dal Capo A).
4.

La Corte territoriale, a seguito del giudizio d’appello, provvedeva

come sopra indicato.
5.

Avverso tale sentenza propongono ricorso tutti e quattro gli imputati.

6.

Gentile Fiore propone ricorso con due atti separati, l’uno a firma

dell’avv. Saverio Loiero, l’altro a firma dell’avv. Costanza Malerba.
7.

Con l’atto a firma dell’avv. Loiero, la difesa solleva sei motivi di

gravame con i quali deduce:
7.1

Violazione di legge e vizio della motivazione.

Con riferimento al capo A), si duole di violazione delle norme che regolano
la formazione della prova, avendo la Corte fondato il giudizio di
responsabilità in prevalenza sul narrato dei collaboratori di giustizia,
generico ed inverosimile e privo di adeguati riscontri, in quanto le
dichiarazioni di Tronci Luigi, valorizzate quale riscontro, sarebbero
inattendibili perchè rese da soggetto animato da rancore essendo parte
offesa del delitto di estorsione. Deduce, inoltre che, avendo la Corte
rilevato che <>, ed essendo il reato di reimpiego di cui all’art. 648 ter cod.
pen. un reato a consumazione istantanea, nessuna responsabilità può
attribuirsi a Gentile Fiore, intervenuto nella compagine criminosa a partire
dal 2006, a consumazione del reato già verificatasi.
7.2

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla

5

GENTILE Fiore responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), D), E), F), H) e

mancata applicazione dell’art. 9 del dlgs 74/2000, disposizione in virtù
della quale colui che emette fatture per operazioni inesistenti non è punibile
a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 2.
7.3

Vizio della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi D, E,

H, O. Al riguardo si duole che i giudici abbiano omesso di fornire
qualsivoglia motivazione sulle ragioni per le quali hanno ritenuto il concorso
di Gentile Fiore in tali reati, essendo stato escluso qualsiasi ruolo operativo

per un periodo di tempo limitato (2006).
Vizio della motivazione con riferimento alla tentata estorsione ai

7.4

danni di Tronci Luigi (capo F). Al riguardo si duole della qualificazione del
fatto come tentata estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie
ragioni. Si duole, inoltre, di omessa motivazione in ordine all’elemento
psicologico.
7.5

Erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91.

Al riguardo eccepisce che nella fattispecie la Corte ha confermato la
sussistenza dell’aggravante de qua soltanto in base all’elemento soggettivo,
eludendo gli elementi oggettivi della fattispecie.
Vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza

7.6
dell’art. 7.
8.

Con il ricorso a firma dell’avv. Malerba, la difesa solleva quattro

motivi di gravame, con i quali deduce:
8.1

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Al riguardo eccepisce l’imputazione di cui al capo A) è priva di risconti
documentali, viziata da travisamento della prova e contraddittorietà della
motivazione. La difesa sostanzialmente contesta il rapporto fra le famiglia
Gentile e la cosca Arena, posto a fondamento dell’imputazione ed eccepisce
la contraddittorietà fra l’imputazione ritenuta in sentenza, nella quale si
assume che Gentile Francesco avesse posizione apicale nell’associazione
mafiosa, e la sentenza emessa in data 3/10/2014 in sede di abbreviato con
la quale Gentile Francesco è stato assolto per non aver commesso il fatto.
8.2

Omessa motivazione e travisamento della prova. Al riguardo

eccepise che la tesi che Gentile Francesco utilizzasse un c/c intestato a
Spadea Annalisa, tramite Pelaggi Davide e Paolo, risultava smentita dalla
sentenza del Gup di Catanzaro 30/7/2010 con la quale Gentile Francesco e

6

—-*-1/
5″-

…–I–,—

nelle attività delle società in questione del prevenuto, peraltro intervenuto

Spadea Annalisa sono stati assolti dal reato di cui all’art. 12 quinquies L.
386/92 e 7 L. 203/91 perchè il fatto non sussiste. Deduce, quindi, che non
vi è alcuna traccia di versamenti di denaro da parte di Gentile Francesco a
favore dei Pelaggi.
8.3

Travisamento della prova in ordine alla tentata estorsione nei

confronti di Tronci. Al riguardo eccepisce che nella fattispecie non sussiste
la tentata estorsione perchè i soldi richiesti erano del Pelaggi, né Fiore

8.4

Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui

all’art. 216 e 223 Legge Fallimentare. Al riguardo eccepisce che la condotta
di false fatturazioni attribuita a Gentile Fiore non può essere inclusa
nell’orizzonte del reato di bancarotta fraudolenta, atteso che costui si è
inserito in un sistema già organizzato dai Pelaggi, con un ruolo meramente
esecutivo.
9.

Gentile Tommaso solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:

9.1

Violazione di legge per incompetenza territoriale. Al riguardo

ripropone l’eccezione di incompetenza territoriale, con riferimento alla
tentata estorsione ai danni del Tronci, in quanto trattasi di reato
teleologicamente connesso con il reato associativo per il quale il prevenuto
è stato condannato dall’autorità giudiziaria di Catanzaro.
9.2

Violazione di legge in relazione agli art. 56-629 cod. pen. e 7 L.

203/91. Al riguardo contesta la sussistenza del requisito del danno ingiusto
in quanto il Tronci si era appropriato di denaro del Pelaggi. Eccepisce,
inoltre, la non applicabilità dell’aggravante dell’agevolazione
all’associazione mafiosa, essendo egli già un adepto del sodalizio criminale,
denominato “famiglia Arena”.
9.3

Violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.,

dolendosi del diniego delle generiche e della dosimetria della pena.

10.

Pezzatti Sergio solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:

10.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen. e 8,
comma 2 dlgs 74/2000 e vizio della motivazione sul punto. Al riguardo
eccepisce che numerosi reati (emissione di fatture per operazioni
inesistenti) contestati al Capo E) si sono prescritti prima della pronuncia
d’appello e contesta la motivazione sul punto della Corte territoriale in
ordine alla data di consumazione del reato. Deduce che l’unitarietà del

7

Gentile ha mai minacciato Tronci.

reato è legata alla pluralità di fatture emesse dalla stessa società
emittente. Di conseguenza per la MT Trading il reato si sarebbe prescritto
in data 21 maggio 2014, essendo stata l’ultima fattura emessa il
21/11/2006. Rileva inoltre che si tratterebbe di un reato unitario soltanto
quoad poenam, con la conseguenza che nella fattispecie avrebbe dovuto
applicarsi l’art. 158 cod. pen. nel nuovo testo introdotto dalla novella di cui
alla L. 251/2005.

riferimento agli artt. 2 e 8 dlgs 74/2000. In ordine al capo D) eccepisce la
carenza di motivazione sull’elemento psicologico del reato e richiama una
serie di circostanze di fatto, fra le quali l’avere il Pezzati rinunciato al
mandato, una volta scoperta l’esistenza di fatture non contabilizzate. Anche
in ordine al Capo E) si duole di carenza di motivazione sull’elemento
psicologico, eccependo che la prova del dolo avrebbe dovuto essere
elaborata per ogni singola fattura. Eccepisce, inoltre, che, per le fatture
emesse da società italiane che non riguardano la MT Trading non è
concepibile il concorso del Pezzati e non vi è motivazione sul proprio
contributo concorsuale.
Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 216 e 223
L.F. nonché carenza di motivazione sul punto in relazione ai capi H) ed O).
Al riguardo si duole che i giudici del merito abbiano dedotto dalla
commissione dei reati tributari la responsabilità anche di quelli fallimentari
sulla base di un sillogismo astratto che non ha tenuto conto del fatto che
Pezzati non aveva alcun potere di intervento nella gestione della Point One.
Eccepisce che la rappresentazione e volizione di un reato tributario non
comporta che il soggetto si rappresenti e voglia anche la commissione di un
ulteriore reato fallimentare, per di più in capo ad una diversa società.
Successivamente la difesa del Pezzatti ha depositato memoria integrativa
con due motivi nuovi ad integrazione del terzo motivo del ricorso
principale. Con il primo motivo, con riferimento al capo H), ribadisce che la
Corte territoriale non ha evidenziato in cosa sia consistito il concorso doloso
del Pezzatti nella bancarotta documentale della fallita Point One. Con il
secondo motivo, con riferimento al capo O) rileva che la Corte d’appello ha
escluso il concorso del Pezzati rispetto alle false comunicazioni sociali del
2005, ma non ha tenuto conto di tale assoluzione in punto di dosimetria
della pena. Quanto alla seconda parte del capo O) nella quale si ascrive la

8

10.2 Erronea applicazione della legge penale in ordine ai Capi D ed E) con

responsabilità nella causazione del fallimento della Point One mediante
operazioni dolose, contesta la sussistenza del dolo eventuale, mettendo in
evidenza che le indagini non abbiano minimamente provato l’esistenza di
un arricchimento anomalo del Pezzati.
11.

Manica Giuseppe propone un ricorso personale con il quale solleva

doglianze varie. Eccepisce, con riferimento al capo A) l’insussistenza del
reato, evidenziando che Gentile Francesco e Spadea Annalisa sono stati

reati tributari eccepisce di non aver svolto alcun ruolo, essendo egli un
semplice dipendente del Pelaggi con funzioni di magazziniere; con
riferimento all’imputazione di tentata estorsione eccepisce l’insussitenza dei
presupposti del delitto di estorsione, essendosi il Tronci appropriato di
denari del Pelaggi ed avendo egli agito per recuperare il proprio stipendio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

I ricorsi sono tutti infondati salvo quello di Pezzatti Sergio, che deve

essere accolto nei limiti di cui si dirà.
2.

Preliminarmente ed in punto di diritto occorre rilevare che la

sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle
conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto
organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre
fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il
giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può
limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del
fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073,
Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non
possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o
l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte,
avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali
elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di
decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei
a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non

9

assolti dal reato di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92; con riferimento ai

costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi
di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non
può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma
devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento
che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di
verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se
risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto
argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente

Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud.
23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999
(ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di
legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di
annullamento la motivazione incompleta ne’ quella implicita quando
l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca
diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno
che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria,
tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da
ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
3.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che – in linea di

massima – la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e
valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a
ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio
oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del
tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare
quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta
esaustiva nella sentenza del primo giudice, salvo quanto si dirà con
riferimento alle singole posizioni.
4.

Gentile Fiore

Per quanto riguarda l’atto a firma dell’avv. Malerba, i motivi 1, 2 e 4 sono
inammissibili perchè introducono delle questioni in fatto che la Corte
d’appello ha preso in considerazione pervenendo a delle conclusioni che,
essendo prive di vizi logico-giuridici, non possono essere oggetto di
differente valutazione da parte di questa Corte. In particolare (con
riferimento ai motivi 1 e 2) la Corte felsinea ha dato conto delle assoluzioni
di Gentile Francesco, osservando che: <>.
Secondo il tenore letterale della norma, la condotta si articola in due fasi: a)
una prima fase che consiste nella fornitura della provvista illecita
all’investitore (che può avvenire in un unico conferimento o essere
articolata in più tranches);
b) una seconda fase che consiste nell’impiego vero e proprio della provvista
illecita e nella sua messa a frutto sotto il profilo economico.
E’ evidente che la seconda fase – imprescindibile per integrare la fattispecie
legale tipica – comporta una condotta che – per sua stessa natura – non può
essere istantanea, dal momento che ogni investimento deve essere
rapportato ad una unità di tempo (un ciclo produttivo, una rata d’interesse,
una cedola da maturare) per produrre l’effetto suo proprio.
11.

Di conseguenza il reato di impiego di capitali di provenienza illecita è

un reato a consumazione prolungata che dura nel tempo fin quando si
prolunga l’investimento.
12.

Ciò è tanto più vero nel caso di specie ove, seppure – come rilevato

dalla Corte d’appello – non ci sia stato un flusso continuo di risorse, ma solo
un’originaria immissione, le vicende successive delle società di Pelaggi
Paolo, POINT ONE Spa ed ELITE TRADING, dimostrano che costui effettuava
un versamento mensile alla cosca di 20.000/25.000 euro, frutto dell’attività
di reimpiego che durava nel tempo.
13.

E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso in punto di mancata

applicazione dell’art. 9 del dlgs 74/2000 in quanto nel caso di specie il reato
di cui all’art. 2 del dlgs 74/2000, contestato al capo D) si riferisce a
condotte differenti da quelle contestate nel capo E) come violazione dell’art.
8 dlgs 74/2000.
14.

Sono infondate anche le censure avanzate con il terzo motivo del

ricorso Loiero, in quanto la Corte territoriale ha ben messo in evidenza, alla
luce delle emergenze processuali, la compartecipazione ai reati in esame

13

norma, infatti, punisce la condotta di chi: <>.
15.

Sono egualmente infondate le censure avanzate con il settimo ed

ottavo motivo di ricorso in punto di sussistenza dell’aggravante ex art. 7 L.
203/91. Sul punto la Corte territoriale ha motivato espressamente rilevando
la fondatezza dell’aggravante contestata sotto il profilo soggettivo del fine di
agevolare la cosca Arena, osservando che:

«Il reimpiego del danaro

costituì un vantaggio per il clan Arena assicurandone la confluenza in circuiti
commerciali al fine di trame profitti economici per gli affiliati, prova ne sono
le conversazioni telefoniche ed ambientali sopra richiamate che hanno
evidenziato, non solo contatti tra Pelaggi Paolo ed i fratelli Gentile, da un

14

far data dal 2006, nell’attività della POIN ONE Spa a supporto dell’operato

parte, ed esponenti della famiglia Arena, dall’altra, ma anche l’ingerenza di
questi ultimi nell’attività del predetto Pelaggi, il cui obiettivo unitamente a
quello dei complici era trarre illecito profitto per sé e e per gli affiliati dal
meccanismo creato che aveva come fulcro le frodi fiscali e le condotte
dolose sistematicamente perpetrate che portarono alla decozione ed
fallimento della POINT ONE spa.
I predetti imputati -incluso Manica al corrente e reso partecipe, sia dei

mero confidente, ma in quanto soggetto sul cui incondizionato contributo si
poteva contare, come dimostrato in occasione della tentata estorsione ai
darmi di Tronci- erano pienamente consapevoli del contributo che davano
all’organizzazione criminale a cui dovevano costantemente rendere conto e
davanti alla quale erano costretti a giustificare le situazioni critiche venutesi
a creare dal 2006 in avanti».
16.

Gentile Tommaso

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incompetenza territoriale
sollevata con riferimento al reato di tentata estorsione ai danni di Tronci,
trattandosi di delitto la cui condotta è stata realizzata con azioni che sono
iniziate e si sono esaurite in Reggio Emilia ed in provincia di Modena,
essendo irrilevante che il prevenuto sia stato condannato per partecipazione
ad un’associazione mafiosa operante in territorio di Crotone.
17.

Per quanto riguarda il tentativo di estorsione di cui al capo F),

valgono le considerazioni svolte sopra con riferimento alla posizione di
Gentile Fiore.
18.

Infine sono inammissibili le censure in punto di diniego di generiche

e di dosimetria della pena. La graduazione della pena, infatti, anche in
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito,
che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014,
Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero,
unaspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media

15

rapporti tra Pelaggi e gli Arena, sia del ruolo dei Gentile, non in quanto

di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo:
“pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo
alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del
26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Anche la la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez.

19.

Manica Giuseppe. Il ricorso è in larga misura inammissibile in quanto

si traduce in una serie di doglianze che attengono alla valutazione delle
prove e del ruolo assunto dal Manica nelle vicende in esame. Le
osservazioni del ricorrente non scalfiscono la solidità della motivazione e
non fanno emergere profili di illogicità nella motivazione della sentenza
impugnata. Esse tendono a provocare un inammissibile intervento di questa
Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni
legittimamente assunte dalla Corte di merito e fondate su un percorso
argomentativo privo di vizi logico giuridici. In particolare la Corte d’appello
ha preso in considerazione le principali obiezioni del Manica in ordine alla
carenza di un suo ruolo nei reati tributari e le ha respinte con motivazione
congrua. Quanto al reato di tentata estorsione, le censure non sono fondate
per le ragioni esposte sopra con riferimento alla posizione di Gentile Fiore e
Tommaso. Di conseguenza anche il ricorso del Manica deve essere rigettato.
20.

Il rigetto dei ricorsi di di Gentile Fiore, Gentile Tommaso e Manica

Giuseppe comporta la condanna dei medesimi al pagamento delle spese
processuali.
21.

Pezzati Sergio.

E’ fondato il primo motivo di ricorso in punto di prescrizione di alcuni reati,
contestati al capo E), prima della pronuncia della sentenza della Corte
d’appello. E’ ben vero che secondo l’insegnamento di questa Corte, il
termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni
inesistenti inizia a decorrere, per l’unità del reato previsto dall’art. 8,
comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di
commissione di ciascun episodio ma dall’ultimo di essi, anche nel caso di
rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10558 del 06/02/2013 Ud. (dep. 07/03/2013 ) Rv.
254759), tuttavia è evidente che il riferimento alle fatture emesse nel
medesimo periodo d’imposta si riferisce ai documenti di natura fiscale

16

6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

emessi da uno specifico soggetto d’imposta. Qualora i reati contestati si
riferiscano a più soggetti d’imposta, i termini di prescrizione decorrono
autonomamente per ciascun soggetto. Di conseguenza la pluralità di fatture
per operazioni inesistenti emesse per la MT Trading è soggetta ad un
termine di prescrizione autonomo, che decorre dalla data dell’ultima fattura
emessa nel periodo di imposta. Nel caso di specie, essendo stata emessa
l’ultima fattura della MT Trading – secondo contestazione – il 21/11/2006, il
relativo reato si è prescritto in data 21/5/2014, prima della pronuncia della

Nelle more del giudizio per cassazione si è verificata la prescrizione del
reato di cui al capo E), anche con riferimento alle fatture delle altre società,
per le quali il Pezzatti risponde a titolo di concorso.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
nei confronti del Pezzatti per essere il reato di cui al capo E) estinto per
prescrizione. Ciò comporta l’eliminazione della relativa pena inflitta in
continuazione di mesi due di reclusione.
22.

Sono, invece, infondati e devono essere rigettati gli altri motivi del

ricorso Pezzatti.
23.

Per quanto riguarda le censure relative ai reati di cui ai capi D) ed

E), l’estinzione per prescrizione degli stessi tronca ogni censura in punto di
merito, in quanto non sarebbe comunque possibile applicare la formula di
cui all’art. 129, II comma, cod. proc. pen. poiché dagli atti non risulta
evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituise reato.
24.

Per quanto riguarda le contestazioni in ordine alla responsabilità del

prevenuto per i reati fallimentari in relazione ai capi H) ed O), le censure del
ricorrente ripercorrono gli stessi argomenti già sollevato con i motivi
d’appello ai quali la Corte territoriale ha dato ampia risposta confutandoli
con motivazione specifica e priva di vizi logici. In particolare la Corte ha
osservato che: <

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