Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31887 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31887 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATTAFI SANTI ANTONINO N. IL 13/06/1967
avverso la sentenza n. 1303/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CATTAFI
Santi Antonino per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per la detenzione
illecita di 100 kg. Di hashish e gr. 505 di cocaina (acc. in
Cagliari il 23\9\2011).
All’imputato, in appello, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito, la
pena veniva ridotta ad anni 5 di reclusione ed € 40.000= di multa con le attenuanti
generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero le censure formulate sono manifestamente
infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
Nel giudizio di commisurazione della pena, il giudice di merito, con adeguata
motivazione, ha tenuto conto della estrema gravità del fatto, nonostante ciò
riconoscendo le attenuanti generiche ed un più mite trattamento sanzionatorio.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa
rispetto alla pena edittale massima (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo,
RV 230278).

Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

2. Propone
ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’insufficienza della
motivazione in ordine al alla commisurazione della pena ed all’entità della diminuzione
per le attenuanti generiche.

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