Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31886 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31886 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDE VINCENZO N. IL 01/01/1953
avverso la sentenza n. 10349/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna, per non essere stata riconosciuta
la detenzione per esclusivo uso personale della sostanza ed in relazione al mancato
riconoscimento della attenuante di cui al V comma dell’art. 73 cit. ed al trattamento
sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 n primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Invero le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del
materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice
di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocull, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a
sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa
in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado
di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo
impugnato.
D’altronde, la Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la accusa
della detenzione per fini di spaccio e cioè la quantità della sostanza; la suddivisione in
dosi; la presenza in casa di mezzi usati per il confezionamento delle dosi. Tali
circostanze sono state ritenute dal giudice di merito, con motivazione coerente e non
manifestamente illogica, incompatibili con la finalità di uso esclusivamente personale
della sostanza detenuta.
3.2 Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, con riguardo al
diniego dell’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 TU 309\90.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
1

1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di VERDE Vincenzo
per il delitto 0’73 T.U. 309 del 1990 per la detenzione per fini di cessione di gr. 156 di
hashish confezionati in 22 pezzi, oltre 3 spinelli (acc. in Gaeta il 17\4\2012);
all’imputato, in appello, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente
del rito, la pena veniva ridotta ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 11.556,00= di
multa.

21-9-2000, n. 17).

Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura
della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale
del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria
una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel
caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex
plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1000,00.
Così deciso in Roma 5 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga detenuta fosse di quantità non esigua (gr. 156 di hashish) ed idonea, quindi,
al confezionamento di numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto 133 lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.

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